Art. 2. Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed inoltre le seguenti: a) producibilita' di un impianto e' la media aritmetica dei valori della produzione netta, espressa in GWh, effettivamente realizzata negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata programmata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive e tenendo conto delle eventuali modifiche normative in merito al minimo deflusso costante vitale; b) producibilita' attesa e' la produzione annua netta ottenibile dall'impianto, espressa in GWh, valutata in base ai dati storici di produzione o, nel caso di potenziamento, rifacimento o nuova costruzione, in base ai dati di progetto; c) producibilita' aggiuntiva di un impianto e' l'aumento di produzione annua netta, espresso in GWh, rispetto alla producibilita' prima dell'intervento, atteso od ottenuto a seguito di un potenziamento; d) potenziamento, o ripotenziamento, e' l'intervento tecnologico su un impianto, esistente da almeno cinque anni, tale da consentire un aumento della producibilita' dell'impianto medesimo; e) rifacimento e' l'intervento impiantisticotecnologico su un impianto, esistente da almeno dieci anni, che comporti un adeguato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione o la totale ricostruzione delle principali parti dell'impianto tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti: 1) per impianti idroelettrici: le opere idrauliche ed il gruppo turbinaalternatore; 2) per impianti eolici: l'alternatore, il moltiplicatore e la girante eolica; 3) per impianti geotermici: i pozzi di produzione e reiniezione, l'alternatore, la turbina ed il condensatore; 4) per impianti fotovoltaici: tutte le cellule fotovoltaiche e l'inverter; 5) per impianti utilizzanti rifiuti o biomasse, anche in cocombustione: l'alternatore, la turbina, il generatore di vapore ed il gassificatore; 6) per impianti utilizzanti biogas: le opere di captazione ed il gruppo motorealternatore; f) riattivazione e' la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre cinque anni, come risultante dalla documentazione presentata all'Ufficio tecnico di finanza (chiusura dell'officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi); g) cocombustione e' la combustione contemporanea di combustibili da fonti rinnovabili e di combustibili da altre fonti di energia; h) data di entrata in esercizio di un impianto e' la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale, anche a seguito di potenziamento, rifacimento o riattivazione.