Art. 2.
                             Definizioni
  1.  Ai  soli  fini  del presente  decreto  valgono  le  definizioni
riportate all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed
inoltre le seguenti:
  a) producibilita' di un impianto  e' la media aritmetica dei valori
della produzione  netta, espressa  in GWh,  effettivamente realizzata
negli ultimi  cinque anni  solari, al netto  di eventuali  periodi di
fermata  programmata dell'impianto  eccedenti  le ordinarie  esigenze
manutentive e  tenendo conto  delle eventuali modifiche  normative in
merito al minimo deflusso costante vitale;
  b) producibilita'  attesa e'  la produzione annua  netta ottenibile
dall'impianto, espressa in  GWh, valutata in base ai  dati storici di
produzione  o,  nel  caso   di  potenziamento,  rifacimento  o  nuova
costruzione, in base ai dati di progetto;
  c)  producibilita'  aggiuntiva  di  un  impianto  e'  l'aumento  di
produzione annua netta, espresso in GWh, rispetto alla producibilita'
prima   dell'intervento,  atteso   od  ottenuto   a  seguito   di  un
potenziamento;
  d) potenziamento, o ripotenziamento, e' l'intervento tecnologico su
un impianto, esistente  da almeno cinque anni, tale  da consentire un
aumento della producibilita' dell'impianto medesimo;
  e)  rifacimento  e'  l'intervento  impiantisticotecnologico  su  un
impianto, esistente  da almeno dieci  anni, che comporti  un adeguato
miglioramento delle prestazioni  energetiche ed ambientali attraverso
la  sostituzione o  la  totale ricostruzione  delle principali  parti
dell'impianto tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti:
  1) per  impianti idroelettrici:  le opere  idrauliche ed  il gruppo
turbinaalternatore;
  2)  per  impianti eolici:  l'alternatore,  il  moltiplicatore e  la
girante eolica;
  3) per  impianti geotermici: i  pozzi di produzione  e reiniezione,
l'alternatore, la turbina ed il condensatore;
  4)  per impianti  fotovoltaici:  tutte le  cellule fotovoltaiche  e
l'inverter;
  5)  per   impianti  utilizzanti   rifiuti  o  biomasse,   anche  in
cocombustione: l'alternatore, la turbina,  il generatore di vapore ed
il gassificatore;
  6) per  impianti utilizzanti biogas:  le opere di captazione  ed il
gruppo motorealternatore;
  f) riattivazione e' la messa in servizio di un impianto dismesso da
oltre cinque  anni, come  risultante dalla  documentazione presentata
all'Ufficio tecnico  di finanza  (chiusura dell'officina  elettrica o
dichiarazione di produzione nulla per cinque anni consecutivi);
  g) cocombustione e' la combustione contemporanea di combustibili da
fonti rinnovabili e di combustibili da altre fonti di energia;
  h) data di entrata in esercizio di un impianto e' la data in cui si
effettua  il primo  funzionamento dell'impianto  in parallelo  con il
sistema  elettrico  nazionale,  anche  a  seguito  di  potenziamento,
rifacimento o riattivazione.