Art. 3. Quantificazione dell'energia soggetta all'obbligo 1. Nel rispetto dei criteri per la definizione dei sistemi di cogenerazione fissati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i produttori ed importatori di energia elettrica soggetti all'obbligo di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, trasmettono al gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito denominato "gestore della rete", entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2002, l'autocertificazione attestante le proprie importazioni e produzioni di energia da fonti non rinnovabili. Gli autoconsumi di centrale sono conteggiati secondo la vigente normativa fiscale. L'autocertificazione e' riferita all'anno precedente ed evidenzia separatamente l'energia importata e quella prodotta da ciascun impianto. 2. Ai fini della quantificazione dell'obbligo, il totale dell'energia risultante dall'autocertificazione di cui al comma 1 e' arrotondato ai 5 GWh con criterio commerciale.