Art. 3.
          Quantificazione dell'energia soggetta all'obbligo
  1.  Nel rispetto  dei criteri  per  la definizione  dei sistemi  di
cogenerazione  fissati dall'Autorita'  per l'energia  elettrica e  il
gas,  i  produttori  ed  importatori di  energia  elettrica  soggetti
all'obbligo di cui all'art. 11, commi  1 e 2, del decreto legislativo
16  marzo  1999,  n.  79,   trasmettono  al  gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale,  di seguito denominato "gestore  della rete",
entro   il  31   marzo   di   ogni  anno   a   decorrere  dal   2002,
l'autocertificazione attestante le  proprie importazioni e produzioni
di energia da fonti non rinnovabili. Gli autoconsumi di centrale sono
conteggiati     secondo     la     vigente     normativa     fiscale.
L'autocertificazione  e' riferita  all'anno  precedente ed  evidenzia
separatamente  l'energia  importata  e  quella  prodotta  da  ciascun
impianto.
  2.   Ai  fini   della  quantificazione   dell'obbligo,  il   totale
dell'energia risultante dall'autocertificazione di  cui al comma 1 e'
arrotondato ai 5 GWh con criterio commerciale.