Art. 4.
               Impianti alimentati da fonti rinnovabili
  1. L'energia da immettere nel  sistema elettrico nazionale ai sensi
dell'art.  11 del  decreto legislativo  16  marzo 1999,  n. 79,  puo'
essere prodotta  da impianti alimentati da  fonti rinnovabili entrati
in  esercizio,   a  seguito  di  nuova   costruzione,  potenziamento,
rifacimento, o  riattivazione, in data  successiva al 1  aprile 1999,
anche  destinati, in  tutto o  in parte,  all'autoproduzione, tenendo
conto che:
  a) per  gli impianti idroelettrici  e' esclusa la quota  di energia
elettrica attribuibile a sistemi di pompaggio;
  b)  per  i  potenziamenti   si  considera  solo  la  producibilita'
aggiuntiva;
  c)  per gli  impianti di  cocombustione, la  produzione di  energia
elettrica imputabile a fonti rinnovabili e' calcolata sottraendo alla
produzione  totale la  parteascrivibile alle  altre fonti  di energia
nelle  condizioni  effettive   di  esercizio  dell'impianto,  qualora
quest'ultima sia superiore al 5% del totale;
  d) le  autorizzazioni in materia ambientale  degli impianti oggetto
di  rifacimento o  riattivazione devono  essere riesaminate  ai sensi
della vigente normativa.
  2. L'energia  di cui al comma  1, puo' essere prodotta  da impianti
termoelettrici  esistenti  alimentati  da  biomasse,  e  altresi'  da
combustibili, anche  gassosi, derivati da rifiuti,  come definiti dal
decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n. 22, e successive modifiche e
integrazioni, previa  approvazione, per questi ultimi,  del Ministero
dell'ambiente e dell'Autorita' per l'energia  elettrica ed il gas, su
parere  favorevole degli  enti locali  interessati. In  tal caso,  la
produzione  di energia  elettrica imputabile  a fonti  rinnovabili e'
calcolata con riferimento all'incremento  di utilizzo delle biomasse,
o dei combustibili, anche gassosi, derivati da rifiuti, rispetto alla
media  del  triennio  precedente  l'entrata in  vigore  del  presente
decreto, ed e'  pari al 10% di tale incremento  in termini di energia
primaria.
  3. Il produttore presenta apposita domanda al gestore della rete di
trasmissione  nazionale per  il riconoscimento  ai suddetti  impianti
della relativa qualifica. La domanda riporta: a) soggetto produttore,
b) sede  dell'impianto, c)  fonte rinnovabile utilizzata,  d) potenza
nominale,  e)  data  di   entrata  in  esercizio,  f)  producibilita'
aggiuntiva,  o  producibilita'  attesa. Nei  casi  di  potenziamento,
rifacimento, riattivazione e utilizzo di biomasse o dei combustibili,
anche gassosi, derivati da rifiuti  in impianti esistenti, al fine di
consentire  al   gestore  della  rete  di   effettuare  le  opportune
verifiche,  detta  domanda  deve   contenere  tutte  le  informazioni
necessarie a  valutare la  corrispondenza della singola  tipologia di
intervento alle definizioni  dell'art. 2, comma 1, lettere  d), e) ed
f) o a quanto previsto al comma 2. Fatto salvo quanto specificato nel
seguito del presente comma, la domanda si ritiene accolta in mancanza
di pronunciamento  del gestore  della rete  entro novanta  giorni dal
ricevimento.  Qualora, data  la  particolare onerosita'  nei casi  di
rifacimenti di  impianti idroelettrici  o geotermoelettrici,  non sia
effettuata  la sostituzione  o la  totale ricostruzione  di tutte  le
principali parti dell'impianto come  specificato all'art. 2, comma 1,
lettera  e), punti  1)  e  3), le  parti  oggetto dell'intervento  di
rifacimento   devono  essere   specificate  nella   domanda  per   il
riconoscimento  della qualifica  che, in  tali casi,  e' accolta  dal
gestore della rete  di trasmissione nazionale su  parere conforme del
Ministero dell'ambiente  e dell'Autorita' per l'energia  elettrica ed
il gas.
  4. Nel caso di impianti di cui  al comma 1 non ancora in esercizio,
la  domanda di  riconoscimento  della qualifica  e' accompagnata  dal
progetto definitivo dell'impianto.
  5. I soggetti responsabili degli  impianti sono tenuti a comunicare
al gestore della rete ogni variazione dei dati degli impianti stessi,
ivi inclusa l'avvenuta entrata in esercizio.
  6.  L'obbligo  di  cui  all'art.  11, commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n.  79, puo' essere rispettato importando,
in tutto  o in  parte, elettricita' prodotta  da impianti  entrati in
esercizio  successivamente  al 1  aprile  1999,  alimentati da  fonti
rinnovabili, purche' tali impianti siano  ubicati in paesi esteri che
adottino  analoghi strumenti  di promozione  ed incentivazione  delle
fonti rinnovabili, basati su meccanismi di mercato che riconoscano la
stessa possibilita'  ad impianti ubicati  in Italia. In tal  caso, la
domanda  di cui  al comma  3, e'  presentata dal  soggetto obbligato,
unitamente   al   contratto   di   acquisto   dell'energia   prodotta
dall'impianto ed  a titolo valido  per l'immissione della  stessa nel
sistema elettrico  nazionale. Tutti i dati  devono essere certificati
dall'autorita'  designata  ai  sensi  dell'art. 20,  comma  3,  della
direttiva 96/92/CE nel  paese in cui e' ubicato  l'impianto. Nel caso
di paesi  non appartenenti  all'Unione europea,  l'accettazione della
domanda e' subordinata alla stipula di una convenzione tra il gestore
della rete di trasmissione nazionale  ed analoga autorita' locale che
determini le modalita' per le necessarie verifiche.