Art. 6.
                 Contrattazione dei certificati verdi
  1. Il gestore del mercato di cui all'art. 5 del decreto legislativo
16  marzo  1999, n.  79,  nell'ambito  della gestione  economica  del
mercato elettrico, organizza,  entro il 1 gennaio 2001,  una sede per
la contrattazione dei certificati verdi di cui all'art. 5.
  2. I criteri di organizzazione della contrattazione dei certificati
verdi  si  conformano  alla  disciplina  del  mercato  approvata  dal
Ministro dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  ai sensi
dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  3.  I  certificati verdi  sono  oggetto  di  libero mercato  tra  i
soggetti  detentori  degli  stessi  ed  i  produttori  e  importatori
soggetti all'obbligo  di cui all'art.  11, commi  1 e 2,  del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, anche al di fuori della sede di cui
al comma 1.