Art. 7.
             Verifica annuale di adempimento all'obbligo
  1. A decorrere dall'anno 2003, entro il 31 marzo di ciascun anno, i
soggetti di  cui all'art.  3, comma 1,  trasmettono al  gestore della
rete certificati  verdi relativi all'anno precedente  ed equivalenti,
in  termini  di  energia  associata, all'obbligo  di  immissione  che
compete  loro  ai sensi  dell'art.  11,  commi  1  e 2,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  2. Il gestore della rete, sulla base dell'autocertificazione di cui
all'art.  3, comma  1,  ricevuta l'anno  precedente, dei  certificati
verdi ricevuti,  e di ogni  altro dato  in suo possesso,  effettua la
verifica,   relativamente   all'anno  precedente,   di   ottemperanza
all'obbligo di cui all'art. 11, commi  1 e 2, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, ed  annulla i certificati relativi. La verifica
si  intende  positiva se  l'energia  elettrica  da fonte  rinnovabile
associata  ai  certificati  verdi trasmessi  dal  soggetto  medesimo,
uguaglia o supera  il valore della quota in capo  al soggetto stesso,
come  definita al  comma 2  dell'art. 11  del decreto  legislativo 16
marzo  1999,  n.  79.  L'esito  della  verifica  e'  notificato  agli
interessati entro il 30 aprile di ciascun anno.
  3. In caso di esito  negativo, il soggetto obbligato compensa entro
trenta  giorni la  differenza evidenziata  dalla verifica  di cui  al
comma precedente, tramite acquisto ed  invio al gestore della rete di
eventuali certificati verdi in  esubero relativi all'anno precedente,
o tramite  acquisto e  conseguente annullamento di  certificati verdi
emessi dal gestore medesimo ai sensi dell'art. 5, comma 8.
  4. In caso di mancato  adempimento, previa segnalazione del gestore
della  rete  di  trasmissione nazionale,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e il  gas diffida  il  soggetto obbligato  al rispetto  di
quanto  previsto  dal  presente  decreto.  Il  decreto  del  Ministro
dell'industria, del  commercio e dell'artigianato di  cui all'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 16  marzo 1999, n. 79, stabilisce le
modalita' con  le quali e'  regolata e limitata la  partecipazione al
mercato dell'energia dei soggetti inadempienti.