Art. 8. Verifica di compensazione triennale 1. A decorrere dal 2005, entro il 30 aprile di ciascun anno, il gestore della rete di trasmissione nazionale, qualora la differenza tra i certificati relativi ai diritti dallo stesso acquisiti a qualsiasi titolo e i certificati venduti nel triennio precedente sia negativa, acquista sul mercato di cui all'art. 6, ed annulla, certificati verdifino a copertura di detta differenza. Fino ad avvenuta compensazione, il gestore non puo' vendere i certificati di cui all'art. 9, ne' emettere certificati ai sensi dell'art. 5, comma 8.