Art. 8.
                 Verifica di compensazione triennale
  1. A  decorrere dal 2005,  entro il 30  aprile di ciascun  anno, il
gestore della  rete di trasmissione nazionale,  qualora la differenza
tra  i  certificati relativi  ai  diritti  dallo stesso  acquisiti  a
qualsiasi titolo e i certificati  venduti nel triennio precedente sia
negativa,  acquista  sul  mercato  di cui  all'art.  6,  ed  annulla,
certificati  verdifino  a  copertura  di detta  differenza.  Fino  ad
avvenuta compensazione, il gestore non  puo' vendere i certificati di
cui all'art. 9, ne' emettere  certificati ai sensi dell'art. 5, comma
8.