Art. 9.
        Disposizioni relative agli impianti di cui all'art. 3
            comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481
  1. Il  gestore della  rete emette  a proprio  favore e  colloca sul
mercato di cui all'art. 6  i certificati verdi relativi agli impianti
di cui  all'art. 3, comma  7, della legge  14 novembre 1995,  n. 481,
entrati in esercizio  in data successiva al 1 aprile  1999. Il prezzo
di  offerta, riferito  al  kWh elettrico,  prescinde dalla  tipologia
della fonte e  dell'impianto cui sono associati i  certificati, ed e'
pari al  valore determinato in  base al  costo medio di  acquisto, da
parte del  gestore della rete,  ai sensi  dell'art. 3, comma  12, del
decreto  legislativo 16  marzo  1999, n.  79, dell'energia  elettrica
prodotta da fonti  rinnovabili, limitatamente ai casi  in cui vengono
riconosciute  le   componenti  correlate  ai  maggiori   costi  della
specifica tipologia di impianto come  definite al titolo II, comma 3,
della  deliberazione del  Comitato  interministeriale  prezzi del  29
aprile 1992 e  con esclusione degli impianti da  fonti assimilate, al
netto dei ricavi derivanti dalla cessione dell'energia stessa.