Art. 9. Disposizioni relative agli impianti di cui all'art. 3 comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 1. Il gestore della rete emette a proprio favore e colloca sul mercato di cui all'art. 6 i certificati verdi relativi agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data successiva al 1 aprile 1999. Il prezzo di offerta, riferito al kWh elettrico, prescinde dalla tipologia della fonte e dell'impianto cui sono associati i certificati, ed e' pari al valore determinato in base al costo medio di acquisto, da parte del gestore della rete, ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, limitatamente ai casi in cui vengono riconosciute le componenti correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto come definite al titolo II, comma 3, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992 e con esclusione degli impianti da fonti assimilate, al netto dei ricavi derivanti dalla cessione dell'energia stessa.