Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. l comporta l'obbligo per "Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione di prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorita' nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.