Art. 2.
  L'autorizzazione di cui all'art. l comporta l'obbligo per "Certidop
Valle  d'Aosta  -  Istituto  per  la  certificazione  di  prodotti  a
denominazione di  origine protetta della Valle  d'Aosta" del rispetto
delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto  e  puo'  essere
sospesa o revocata  ai sensi del comma 3 dell'art.  53 della legge n.
128/1998, qualora  l'organismo non risulti in  possesso dei requisiti
ivi indicati, con decreto dell'autorita' nazionale competente, che lo
stesso art.  53 individua  nel Ministero  delle politiche  agricole e
forestali.