Art. 3.
  L'organismo privato autorizzato "Certidop  Valle d'Aosta - Istituto
per  la  certificazione  dei  prodotti  a  denominazione  di  origine
protetta della Valle d'Aosta"non  puo' modificare il proprio statuto,
i propri  organi di rappresentanza,  le modalita' di  controllo cosi'
come   presentate  ed   esaminate,   senza   il  preventivo   assenso
dell'autorita'  nazionale competente,  e provvede  a comunicare  ogni
variazione  concernente gli  agenti  vigilatori indicati  nell'elenco
presente nella documentazione presentata.
  Le tariffe  di controllo sono sottoposte  a giudizio dell'autorita'
nazionale  competente,  sono identiche  per  tutti  i richiedenti  la
certificazione  e  non possono  essere  variate  senza il  preventivo
assenso  dell'autorita'   nazionale  medesima;  le   tariffe  possono
prevedere  una quota  fissa  di  accesso ai  controlli  ed una  quota
variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata.
  I  controlli  sono  applicati  in   modo  uniforme  per  tutti  gli
utilizzatori della  denominazione di origine protetta  "Valle d'Aosta
Fromadzo".