Art. 4.
  L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a
far  data  dalla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, fatte salve  le disposizioni previste all'art. 2
ed e' rinnovabile.
  Nell'ambito   del   periodo    di   validita'   dell'autorizzazione
l'organismo di  controllo "Certidop Valle  d'Aosta - Istituto  per la
certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della
Valle  d'Aosta"  e'  tenuto  ad adempiere  a  tutte  le  disposizioni
complementari che  l'autorita' nazionale  competente, ove  lo ritenga
utile, decida di impartire.