Art. 5. L'organismo autorizzato "Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta" comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo" mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.