Art. 5.
  L'organismo autorizzato  "Certidop Valle d'Aosta -  Istituto per la
certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della
Valle d'Aosta" comunica  con immediatezza e comunque  con termine non
superiore a trenta giorni  lavorativi, le attestazioni di conformita'
all'utilizzo della  denominazione di origine protetta  "Valle d'Aosta
Fromadzo" mediante  immissione nel sistema informatico  del Ministero
delle politiche  agricole e  forestali delle quantita'  certificate e
degli aventi diritto.