Art. 6.
  L'organismo autorizzato  "Certidop Valle d'Aosta -  Istituto per la
certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della
Valle d'Aosta"  immette nel  sistema informatico del  Ministero delle
politiche  agricole e  forestali  tutti gli  elementi conoscitivi  di
carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa  ed
adotta eventuali  opportune misure, da sottoporre  preventivamente ad
approvazione da  parte dell'autorita'  nazionale competente,  atte ad
evitare   rischi   di    disapplicazione,   confusione   o   difformi
utilizzazioni  delle attestazioni  di conformita'  all'utilizzo della
denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo" rilasciate
agli utilizzatori.
  Le modalita' di  attuazione di tali procedure  saranno indicate dal
Ministero delle politiche agricole e forestali.
  I  medesimi elementi  conoscitivi individuati  nel primo  comma del
presente articolo e nell'art. 5  sono simultaneamente resi noti anche
alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione
della denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 dicembre 1999
                                      Il direttore generale: Di Salvo