Art. 2. Misure di salvaguardia per le aree a rischio idraulico molto elevato (R.I.4) 1. Ai sensi del decreto-legge n. 180/1998, convertito dalla legge n. 267/1998 e come modificato dalla legge n. 226/1999, all'interno delle aree individuate e perimetrate nella allegata cartografia con la sigla P.I.4 ("pericolosita' idraulica molto elevata") sono soggetti alle presenti misure di salvaguardia sia gli insediamenti compatti e le infrastrutture di maggior rilievo, ricadenti nelle aree esplicitamente indicate con la sigla R.I.4 ("rischio idraulico molto elevato"), sia gli altri insediamenti, gli edifici sparsi, le infrastrutture esistenti, nonche' le zone omogenee B, C, D e la zona F limitatamente alle attrezzature generali ad esclusione dei parchi, ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/1968 ovvero le zone ad esse assimilabili riferite agli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento della entrata in vigore delle presenti misure di salvaguardia che sono da considerarsi comunque come aree R.I.4, anche se non evidenziate con specifico perimetro in cartografia. 2. Nelle aree R.I.4 di cui al comma 1 del presente articolo sono consentiti gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'Autorita' idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorita' di bacino, tali da migliorare le condizioni di funzionalita' idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva. 3. All'interno delle aree R.I.4 sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi di carattere edilizio, infrastrutturale o di trasformazione morfologica: 3 a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, cosi' come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni; 3 b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, cosi' come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni, che non comportino aumento di superficie o di volume ne' aumento del carico urbanistico; 3 c) gli interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilita', a migliorare la tutela della pubblica incolumita', senza aumenti di superficie e volume, ne' cambiamenti di destinazione d'uso, che non comportino aumento del carico urbanistico; 3 d) gli interventi di adeguamento o ristrutturazione della viabilita' e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purche' siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale; 3 e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico; 3 f) gli interventi di manutenzione, di ampliamento, di adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonche' la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purche' siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il carico insediativo, non precludano la possibilita' di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile; 3 g) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico vigente nelle zone omogenee A urbanizzate, B, C, D e la zona F limitatamente alle attivita' generali ad esclusione dei parchi, ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/1968 ovvero le zone ad esse assimilabili, nonche' le infrastrutture per i quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idraulica sulla base di studi idrologici e idraulici, gia' approvati dal comune prima dell'entrata in vigore delle presenti salvaguardie, per il territorio toscano ai sensi degli articoli 6 e 7 della delibera del consiglio regionale della Toscana 230/94 sul rischio idraulico, fermo restando che non potra' essere comunque rilasciata certificazione di abitabilita' e di agibilita' fino al completamento della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza. 4. Per gli interventi di cui alla lettera f) e' necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell'Autorita' di bacino. 5. Le concessione edilizie, le autorizzazioni edilizie e le approvazioni di opere pubbliche possono essere relative ad ulteriori interventi edilizi ed infrastrutturali solo a seguito della modifica del perimetro dell'area R.I.4 conseguenti alla dimostrazione dell'avvenuta messa in sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni.