Art. 2.
                  Misure di salvaguardia per le aree
              a rischio idraulico molto elevato (R.I.4)
  1. Ai sensi  del decreto-legge n. 180/1998,  convertito dalla legge
n. 267/1998  e come modificato  dalla legge n.  226/1999, all'interno
delle aree  individuate e perimetrate nella  allegata cartografia con
la  sigla  P.I.4  ("pericolosita'   idraulica  molto  elevata")  sono
soggetti alle  presenti misure  di salvaguardia sia  gli insediamenti
compatti e le infrastrutture di maggior rilievo, ricadenti nelle aree
esplicitamente indicate con la  sigla R.I.4 ("rischio idraulico molto
elevato"),  sia  gli  altri  insediamenti,  gli  edifici  sparsi,  le
infrastrutture esistenti, nonche' le zone omogenee  B, C, D e la zona
F limitatamente alle attrezzature  generali ad esclusione dei parchi,
ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/1968 ovvero le zone ad
esse  assimilabili  riferite   agli  strumenti  urbanistici  comunali
vigenti al momento  della entrata in vigore delle  presenti misure di
salvaguardia che sono da considerarsi comunque come aree R.I.4, anche
se non evidenziate con specifico perimetro in cartografia.
  2. Nelle  aree R.I.4 di cui  al comma 1 del  presente articolo sono
consentiti  gli interventi  idraulici volti  alla messa  in sicurezza
delle aree a rischio,  approvati dall'Autorita' idraulica competente,
previo parere favorevole dell'Autorita' di bacino, tali da migliorare
le condizioni di funzionalita' idraulica, da non aumentare il rischio
di inondazione a valle e  da non pregiudicare la possibile attuazione
di una sistemazione idraulica definitiva.
  3. All'interno  delle aree  R.I.4 sono consentiti  esclusivamente i
seguenti  interventi di  carattere  edilizio,  infrastrutturale o  di
trasformazione morfologica:
  3  a)  gli  interventi   di  demolizione  senza  ricostruzione,  di
manutenzione ordinaria  e straordinaria, di restauro,  di risanamento
conservativo, cosi' come definiti alle  lettere a), b) e c) dell'art.
31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni;
  3  b)  gli  interventi  di ristrutturazione  edilizia,  cosi'  come
definiti  alla lettera  d) dell'art.  31  della legge  n. 457/1978  e
successive modifiche  e integrazioni,  che non comportino  aumento di
superficie o di volume ne' aumento del carico urbanistico;
  3 c) gli interventi sugli  edifici esistenti, finalizzati a ridurre
la vulnerabilita', a migliorare la tutela della pubblica incolumita',
senza aumenti di superficie e volume, ne' cambiamenti di destinazione
d'uso, che non comportino aumento del carico urbanistico;
  3  d)  gli  interventi  di  adeguamento  o  ristrutturazione  della
viabilita'   e  della   rete  dei   servizi  privati   esistenti  non
delocalizzabili, purche' siano realizzati  in condizioni di sicurezza
idraulica  in relazione  alla  natura dell'intervento  e al  contesto
territoriale;
  3  e) gli  interventi necessari  per la  manutenzione ordinaria  di
opere pubbliche o di interesse pubblico;
  3 f) gli interventi di manutenzione, di ampliamento, di adeguamento
e di  ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche  o di interesse
pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonche'
la  realizzazione  di   nuove  infrastrutture  parimenti  essenziali,
purche'  siano realizzati  in  condizioni di  sicurezza idraulica  in
relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale, non
concorrano ad  incrementare il carico insediativo,  non precludano la
possibilita' di  attenuare o  eliminare le  cause che  determinano le
condizioni di  rischio, e risultino  essere comunque coerenti  con la
pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
  3 g)  gli interventi  previsti dallo strumento  urbanistico vigente
nelle zone omogenee A urbanizzate, B,  C, D e la zona F limitatamente
alle  attivita'  generali ad  esclusione  dei  parchi, ai  sensi  del
decreto  interministeriale  n.  1444/1968  ovvero  le  zone  ad  esse
assimilabili, nonche' le  infrastrutture per i quali  sia prevista la
preventiva o  contestuale realizzazione degli interventi  di messa in
sicurezza idraulica sulla base di  studi idrologici e idraulici, gia'
approvati  dal comune  prima  dell'entrata in  vigore delle  presenti
salvaguardie, per il territorio toscano ai sensi degli articoli 6 e 7
della  delibera  del consiglio  regionale  della  Toscana 230/94  sul
rischio  idraulico, fermo  restando  che non  potra' essere  comunque
rilasciata  certificazione di  abitabilita' e  di agibilita'  fino al
completamento  della  realizzazione  degli  interventi  di  messa  in
sicurezza.
  4.  Per  gli  interventi  di  cui alla  lettera  f)  e'  necessario
acquisire il preventivo parere favorevole dell'Autorita' di bacino.
  5.  Le  concessione  edilizie,  le  autorizzazioni  edilizie  e  le
approvazioni di opere pubbliche  possono essere relative ad ulteriori
interventi edilizi ed infrastrutturali  solo a seguito della modifica
del   perimetro  dell'area   R.I.4  conseguenti   alla  dimostrazione
dell'avvenuta messa  in sicurezza idraulica  per tempi di  ritorno di
200 anni.