Art. 3.
                  Misure di salvaguardia per le aree
           a pericolosita' idraulica molto elevata (P.I.4)
  1. In  relazione alle specifiche condizioni  idrologeologiche, alla
tutela dell'ambiente  e alla  prevenzione contro  presumibili effetti
dannosi di interventi antropici, ai  sensi dell'art. 17, comma 6-bis,
della  legge 11  maggio 1989,  n.  183, sono  soggetti alle  presenti
misure   di   salvaguardia   le  aree   individuate   e   perimetrate
nell'allegata cartografia con la sigla P.I.4 "pericolosita' idraulica
molto elevata".
  2. Nelle aree P.I.4, di cui  al comma 1 dal presente articolo, sono
consentiti gli  interventi di  sistemazione idraulica,  previo parere
favorevole  dell'Autorita' di  bacino  sulla compatibilita'  rispetto
all'organizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell'area.
  3. Le concessioni edilizie,  le autorizzazioni edilizie, le denunce
di  inizio   di  attivita'  edilizia   nelle  zone  omogenee   A  non
urbanizzate, F a parco, nonche' nelle zone con esclusiva o prevalente
funzione  agricola, di  cui  alla legge  regionale  della Toscana  14
aprile  1995, n.  64,  nelle  aree P.I.4  possono  essere relative  a
interventi comportanti nuove volumetrie o trasformazioni morfologiche
a  condizione  che  venga   garantita  la  preventiva  o  contestuale
realizzazione degli  interventi necessari alla riduzione  del rischio
idraulico    relativamente    al    contesto    territoriale,    alle
caratteristiche  dell'intervento  edilizio  e  a  condizione  che  si
minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di inondazione.
  4. Le  approvazione di  opere pubbliche nelle  zone omogenee  A non
urbanizzate, F a parco, nonche' nelle zone con esclusiva o prevalente
funzione  agricola, di  cui  alla legge  regionale  della Toscana  14
aprile  1995, n.  64, all'interno  delle aree  P.I.4, possono  essere
relative  a nuovi  interventi  a condizione  che  venga garantita  la
preventiva  o  contestuale  realizzazione  delle opere  di  messa  in
sicurezza idraulica per tempi di ritorno di duecento anni, risultanti
da  idonei studi  idrologico  e idraulici,  previo parere  favorevole
dell'Autorita'  di  bacino  sulla  idoneita'  dello  studio  e  degli
interventi di messa  in sicurezza previsti, anche  rispetto alla piu'
complessa organizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle
aree a rischio adiacenti.