Art. 4.
                  Misure di salvaguardia per le aree
              a rischio di frana molto elevato (R.F.4)
  1. Ai sensi  del decreto-legge n. 180/1998,  convertito dalla legge
n. 267/1998  e come modificato  dalla legge n.  226/1999, all'interno
delle aree  individuate e perimetrate nella  allegata cartografia con
la sigla P.F.4 ("pericolosita' di frana molto elevata") sono soggetti
alle presenti misure  di salvaguardia gli insediamenti  compatti e le
infrastrutture   di    maggior   rilievo,   ricadenti    nelle   aree
esplicitamente indicate con  la sigla R.F.4 ("rischio  di frana molto
elevato"),  sia  gli  altri  insediamenti,  gli  edifici  sparsi,  le
infrastrutture esistenti, nonche' le zone omogenee  B, C, D e la zona
F limitatamente alle attrezzature  generali ad esclusione dei parchi,
ai sensi  del decreto interministeriale  n. 1444/1968 ovvero  zone ad
esse  assimilabili  riferite   agli  strumenti  urbanistici  comunali
vigenti al  momento dell'entrata in  vigore delle presenti  misure di
salvaguardia, che sono da considerarsi comunque come aree R.F.4 anche
se non evidenziate con specifico perimetro in cartografia.
  2.  Nelle  aree  R.F.4  di  cui al  comma  1  sono  consentiti  gli
interventi  di  bonifica e  di  sistemazione  dei movimenti  franosi,
previo  parere favorevole  dell'Autorita'  di bacino  in merito  alla
compatibilita'  degli stessi  rispetto  alle  previsioni generali  di
sistemazione dell'area e all'organizzazione degli interventi di messa
in sicurezza.
  3. All'interno  delle aree  R.F.4 sono consentiti  esclusivamente i
seguenti  interventi di  carattere  edilizio,  infrastrutturale o  di
trasformazione morfologica:
  3  a)  gli  interventi   di  demolizione  senza  ricostruzione,  di
manutenzione ordinaria  e straordinaria, di restauro,  di risanamento
conservativo, cosi' come definiti alle  lettere a), b) e c) dell'art.
31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni;
  3  b)  gli  interventi  di ristrutturazione  edilizia,  cosi'  come
definiti  alla lettera  d) dell'art.  31  della legge  n. 457/1978  e
successive modifiche  e integrazioni,  che non comportino  aumento di
superficie o di volume ne' aumento del carico urbanistico;
  3 c) gli interventi sugli  edifici esistenti, finalizzati a ridurre
la vulnerabilita', a migliorare la tutela della pubblica incolumita',
senza aumenti di superficie e volume, ne' cambiamenti di destinazione
d'uso, che non comportino aumento del carico urbanistico;
  3 d) gli interventi di adeguamento o ristrutturazione delle opere e
infrastrutture pubbliche,  nonche' della viabilita' e  della rete dei
servizi   privati  esistenti   non  delocalizzabili,   purche'  siano
realizzati  senza  aggravare  le  condizioni di  instabilita'  e  non
compromettano la possibilita' di realizzare la bonifica del movimento
franoso;
  3  e) gli  interventi necessari  per la  manutenzione ordinaria  di
opere pubbliche o di interesse pubblico.