Art. 4. Misure di salvaguardia per le aree a rischio di frana molto elevato (R.F.4) 1. Ai sensi del decreto-legge n. 180/1998, convertito dalla legge n. 267/1998 e come modificato dalla legge n. 226/1999, all'interno delle aree individuate e perimetrate nella allegata cartografia con la sigla P.F.4 ("pericolosita' di frana molto elevata") sono soggetti alle presenti misure di salvaguardia gli insediamenti compatti e le infrastrutture di maggior rilievo, ricadenti nelle aree esplicitamente indicate con la sigla R.F.4 ("rischio di frana molto elevato"), sia gli altri insediamenti, gli edifici sparsi, le infrastrutture esistenti, nonche' le zone omogenee B, C, D e la zona F limitatamente alle attrezzature generali ad esclusione dei parchi, ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/1968 ovvero zone ad esse assimilabili riferite agli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti misure di salvaguardia, che sono da considerarsi comunque come aree R.F.4 anche se non evidenziate con specifico perimetro in cartografia. 2. Nelle aree R.F.4 di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi, previo parere favorevole dell'Autorita' di bacino in merito alla compatibilita' degli stessi rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell'area e all'organizzazione degli interventi di messa in sicurezza. 3. All'interno delle aree R.F.4 sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi di carattere edilizio, infrastrutturale o di trasformazione morfologica: 3 a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, cosi' come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni; 3 b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, cosi' come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni, che non comportino aumento di superficie o di volume ne' aumento del carico urbanistico; 3 c) gli interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilita', a migliorare la tutela della pubblica incolumita', senza aumenti di superficie e volume, ne' cambiamenti di destinazione d'uso, che non comportino aumento del carico urbanistico; 3 d) gli interventi di adeguamento o ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche, nonche' della viabilita' e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purche' siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilita' e non compromettano la possibilita' di realizzare la bonifica del movimento franoso; 3 e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico.