Art. 5.
                  Misure di salvaguardia per le aree
           a pericolosita' di frana molto elevata (P.F.4)
  1.  In relazione  alle specifiche  condizioni idrogeologiche,  alla
tutela dell'ambiente  e alla  prevenzione contro  presumibili effetti
dannosi di interventi antropici, ai  sensi dell'art. 17, comma 6-bis,
della legge 11 marzo 1989, n. 183, sono soggetti alle presenti misure
di  salvaguardia  le  aree individuate  e  perimetrate  nell'allegata
cartografia  con  la  sigla  P.F.4  ("pericolosita'  di  frana  molto
elevata").
  2. Nelle aree P.F.4, di cui  al comma 1 del presente articolo, sono
consentiti gli  interventi di  bonifica e sistemazione  dei movimenti
franosi,  previo parere  favorevole  dell'Autorita'  di bacino  sulla
compatibilita'  rispetto  alle  previsioni generali  di  sistemazione
dell'area  e   all'organizzazione  degli   interventi  di   messa  in
sicurezza.
  3. Le  approvazioni di  opere pubbliche nelle  zone omogenee  A non
urbanizzate, F a parco, nonche' nelle zone con esclusiva o prevalente
funzione  agricola, di  cui  alla legge  regionale  della Toscana  14
aprile  1995, n.  64, all'interno  delle aree  P.F.4, possono  essere
relative  a nuovi  interventi a  condizione che  siano realizzate  le
opere  di bonifica  e di  sistemazione dei  movimenti franosi  previo
parere  favorevole  dell'Autorita'  di  bacino  sull'idoneita'  dello
studio e degli interventi di messa in sicurezza previsti.