Art. 5. Misure di salvaguardia per le aree a pericolosita' di frana molto elevata (P.F.4) 1. In relazione alle specifiche condizioni idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge 11 marzo 1989, n. 183, sono soggetti alle presenti misure di salvaguardia le aree individuate e perimetrate nell'allegata cartografia con la sigla P.F.4 ("pericolosita' di frana molto elevata"). 2. Nelle aree P.F.4, di cui al comma 1 del presente articolo, sono consentiti gli interventi di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi, previo parere favorevole dell'Autorita' di bacino sulla compatibilita' rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell'area e all'organizzazione degli interventi di messa in sicurezza. 3. Le approvazioni di opere pubbliche nelle zone omogenee A non urbanizzate, F a parco, nonche' nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, di cui alla legge regionale della Toscana 14 aprile 1995, n. 64, all'interno delle aree P.F.4, possono essere relative a nuovi interventi a condizione che siano realizzate le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi previo parere favorevole dell'Autorita' di bacino sull'idoneita' dello studio e degli interventi di messa in sicurezza previsti.