Art. 6.
    Integrazioni e modifiche delle presenti misure di salvaguardia
  1. Ai  fini della  modifica del  perimetro delle  aree di  cui agli
articoli precedenti  delle presenti  misure di salvaguardia  gli enti
locali  interessati  inoltrano  all'Autorita'  di  bacino  specifiche
richieste corredate dalla documentazione  che dimostri il superamento
delle condizioni  di pericolosita' e/o  di rischio, anche  in seguito
alla realizzazione di interventi che, con riferimento agli articoli 2
e  3,   devono  essere   stati  approvati   dall'autorita'  idraulica
competente.  La  modifica  del  perimetro  delle  aree  e'  approvata
dall'Autorita' di bacino.
  2. L'Autorita' di bacino procede periodicamente alla verifica delle
perimetrazioni sulla base dell'aggiornamento del quadro conoscitivo.
  3. Ai fini di quanto previsto ai  commi 1 e 2 del presente articolo
una  prima   verifica  potra'   essere  effettuata  entro   due  mesi
dall'approvazione del presente atto.