Art. 6. Integrazioni e modifiche delle presenti misure di salvaguardia 1. Ai fini della modifica del perimetro delle aree di cui agli articoli precedenti delle presenti misure di salvaguardia gli enti locali interessati inoltrano all'Autorita' di bacino specifiche richieste corredate dalla documentazione che dimostri il superamento delle condizioni di pericolosita' e/o di rischio, anche in seguito alla realizzazione di interventi che, con riferimento agli articoli 2 e 3, devono essere stati approvati dall'autorita' idraulica competente. La modifica del perimetro delle aree e' approvata dall'Autorita' di bacino. 2. L'Autorita' di bacino procede periodicamente alla verifica delle perimetrazioni sulla base dell'aggiornamento del quadro conoscitivo. 3. Ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo una prima verifica potra' essere effettuata entro due mesi dall'approvazione del presente atto.