Art. 7.
  1. Gli elaborati cartografici di cui agli articoli precedenti, come
specificati in premessa, sono  depositati ai fini della consultazione
presso l'Autorita' di bacino del fiume Serchio ed anche, per la parte
di territorio di competenza, presso i comuni interessati.
  2. La misura di salvaguardia  sara' notificata agli enti locali nei
confronti dei quali  la stessa e' destinata ad  esplicare efficacia e
sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nel bollettino regionale della Toscana.
    Roma, 27 ottobre 1999
 Il presidente: Mattioli
 Il segretario: Nardi