Art. 7. 1. Gli elaborati cartografici di cui agli articoli precedenti, come specificati in premessa, sono depositati ai fini della consultazione presso l'Autorita' di bacino del fiume Serchio ed anche, per la parte di territorio di competenza, presso i comuni interessati. 2. La misura di salvaguardia sara' notificata agli enti locali nei confronti dei quali la stessa e' destinata ad esplicare efficacia e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino regionale della Toscana. Roma, 27 ottobre 1999 Il presidente: Mattioli Il segretario: Nardi