Art. 2.
  1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre:
    a) il presidente;
    b) il consiglio Direttivo;
    c) la giunta esecutiva;
    d) il collegio dei revisori dei conti;
    e) la comunita' del Parco.
  2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente
articolo  e'  effettuata  secondo  le  disposizioni  e  le  modalita'
previste dall'art. 9,  commi 3, 4, 5,  6 e 10 della  legge 6 dicembre
1991, n.  394, come modificato dall'art.  2, comma 24, della  legge 9
dicembre 1998, n. 426.
  3.  Il  consiglio  direttivo  dell'Ente Parco  delle  Cinque  Terre
individua  all'interno del  territorio del  Parco la  sede legale  ed
amministrativa  dell'Ente  stesso,  entro  sessanta  giorni  dal  suo
insediamento.
  4.  L'Ente  Parco  puo'  avvalersi di  personale  in  posizione  di
comando,  nonche' di  mezzi e  strutture messi  a disposizione  dalla
regione, dalla provincia e dagli  enti locali interessati, nonche' da
altri  enti pubblici,  secondo  le procedure  previste dalle  vigenti
disposizioni di legge.
  5. L'insediamento degli organi  direttivi dell'Ente Parco nazionale
delle Cinque  Terre avverra' entro  60 giorni dall'entrata  in vigore
della  legge  regionale  di   riordino  dell'attuale  Parco  naturale
regionale delle Cinque Terre e comunque non oltre il 31 ottobre 1999.