Art. 2. 1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre: a) il presidente; b) il consiglio Direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il collegio dei revisori dei conti; e) la comunita' del Parco. 2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo e' effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. 3. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco delle Cinque Terre individua all'interno del territorio del Parco la sede legale ed amministrativa dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento. 4. L'Ente Parco puo' avvalersi di personale in posizione di comando, nonche' di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalla provincia e dagli enti locali interessati, nonche' da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge. 5. L'insediamento degli organi direttivi dell'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre avverra' entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di riordino dell'attuale Parco naturale regionale delle Cinque Terre e comunque non oltre il 31 ottobre 1999.