Art. 4.
  1.  L'Ente  Parco  puo'   avvalersi,  previa  stipula  di  apposita
convenzione,  degli  enti strumentali  della  regione,  per tutte  le
attivita'  che dovessero  rendersi necessarie  per il  raggiungimento
delle finalita' dell'area protetta di cui all'art. 2 dell'allegato A.