Art. 5. 1. Al fine di favorire il mantenimento ed il recupero dell'attivita' agricola ed il raggiungimento delle finalita' previste dall'art. 7, comma 1, e art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la creazione di nuova occupazione, le risorse finanziarie la cui attribuzione non e' vincolata per legge, poste a disposizione del Parco da parte dello Stato, della regione, di altri enti pubblici ed organismi anche privati nazionali ed internazionali, saranno in linea di massima e salvo motivate eccezioni utilizzate nell'ambito territoriale individuato al comma 5 dell'art. 1. Sempre ai medesimi fini le nuove risorse e disponibilita' di lavoro ed occupazione saranno, ove possibile, attivate nell'ambito territoriale individuato al comma 6 dell'art. 1.