Art. 5.
  1.   Al  fine   di  favorire   il  mantenimento   ed  il   recupero
dell'attivita' agricola ed il raggiungimento delle finalita' previste
dall'art. 7,  comma 1,  e art.  14, comma 3,  della legge  6 dicembre
1991,  n.  394,  la  creazione   di  nuova  occupazione,  le  risorse
finanziarie la cui  attribuzione non e' vincolata per  legge, poste a
disposizione del Parco da parte  dello Stato, della regione, di altri
enti pubblici ed organismi anche privati nazionali ed internazionali,
saranno in  linea di  massima e  salvo motivate  eccezioni utilizzate
nell'ambito territoriale  individuato al comma 5  dell'art. 1. Sempre
ai  medesimi fini  le nuove  risorse  e disponibilita'  di lavoro  ed
occupazione saranno, ove possibile, attivate nell'ambito territoriale
individuato al comma 6 dell'art. 1.