Art. 6.
  1.  Al fine  di  promuovere  ed incentivare  le  iniziative atte  a
favorire lo sviluppo economico  e sociale delle popolazioni residenti
all'interno del parco, l'Ente Parco  puo' concedere l'uso del proprio
nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino
requisiti di qualita' e che soddisfino le finalita' del parco.
  2.  Per quanto  non  specificato nel  presente  decreto valgono  le
disposizioni di cui alla legge 6  dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  Il presente  decreto sara'  trasmesso alla Corte  dei conti  per la
registrazione e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Dato a Roma, addi' 6 ottobre 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Ronchi, Ministro dell'ambiente
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 349