Art. 6. 1. Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del parco, l'Ente Parco puo' concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualita' e che soddisfino le finalita' del parco. 2. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 6 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro dell'ambiente Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1999 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 349