Art. 4. Disposizioni finali 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, puo' essere modificata la periodicita' della presentazione dei prospetti informativi e possono essere elaborati modelli, distinti per i datori di lavoro pubblici e per i datori di privati, per la compilazione dei prospetti medesimi. 2. Le regioni trasmettono, in forma sintetica e per settori di attivita', i dati aggregati inseriti nei prospetti informativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini della verifica sul funzionamento del meccanismo informativo di cui al presente decreto. Roma, 22 novembre 1999 Il Ministro: Salvi