Art. 4.
                         Disposizioni finali
  1. Con decreto del Ministro  del lavoro e della previdenza sociale,
sentita  la  Conferenza  unificata  di cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281,  puo'  essere  modificata  la
periodicita' della presentazione dei  prospetti informativi e possono
essere elaborati modelli, distinti per  i datori di lavoro pubblici e
per i datori di privati, per la compilazione dei prospetti medesimi.
  2.  Le regioni  trasmettono, in  forma sintetica  e per  settori di
attivita',  i dati  aggregati inseriti  nei prospetti  informativi al
Ministero  del  lavoro e  della  previdenza  sociale, ai  fini  della
verifica  sul  funzionamento del  meccanismo  informativo  di cui  al
presente decreto.
   Roma, 22 novembre 1999
                                                   Il Ministro: Salvi