Art. 3.
  1. L'unita' tecnica di coordinamento, ove necessario, puo' chiedere
alla giunta regionale di venire coadiuvata da personale della regione
o assunto  con contratto a  tempo determinato ai sensi  dell'art. 14,
comma 14,  della legge n.  61/1998 nonche' con  personale proveniente
dai  progetti di  lavori  socialmente utili,  da  utilizzare a  tempo
pieno.