Art. 3. 1. L'unita' tecnica di coordinamento, ove necessario, puo' chiedere alla giunta regionale di venire coadiuvata da personale della regione o assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 14, comma 14, della legge n. 61/1998 nonche' con personale proveniente dai progetti di lavori socialmente utili, da utilizzare a tempo pieno.