Art. 4. 1. L'unita' tecnica di coordinamento ha sede permanente presso il comune di Nocera Umbra e dispone di un fondo per spese inerenti al funzionamento il cui importo e' determinato dalla giunta regionale a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 14, della legge n. 61/1998. 2. Ai componenti dell'unita' tecnica di coordinamento e' riconosciuto un compenso che verra' determinato con delibera della giunta regionale a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 14, della legge n. 61/1998. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 1999 Il Ministro: Russo Jervolino