Art. 4.
  1. L'unita' tecnica  di coordinamento ha sede  permanente presso il
comune di  Nocera Umbra e dispone  di un fondo per  spese inerenti al
funzionamento il cui importo e'  determinato dalla giunta regionale a
valere sulle  risorse di cui  all'art. 14,  comma 14, della  legge n.
61/1998.
  2.   Ai  componenti   dell'unita'  tecnica   di  coordinamento   e'
riconosciuto un  compenso che  verra' determinato con  delibera della
giunta regionale a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 14,
della legge n. 61/1998.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 14 dicembre 1999
 Il Ministro: Russo Jervolino