IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, concernente l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione; Visti gli articoli 248, 250, 251, 253, 253-bis, 254, 254-bis, 256, 257, 259, 260, 261, 266, 267, 270, 270-bis, 271, 272, 273 e 274 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima); Visto l'art. 297 del citato regolamento; Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1953, 19 febbraio 1957, 6 febbraio 1963 e 12 gennaio 1988, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 72 del 27 marzo 1953, n. 58 del 4 marzo 1957, n. 50 del 21 febbraio 1963 e n. 252 del 14 maggio 1988, relativi alla composizione delle commissioni d'esame per il conseguimento dei titoli professionali marittimi; Considerate le difficolta' nella formazione delle commissioni predette dovute alla frequente indisponibilita' di ufficiali di Stato maggiore o del genio navale della Marina militare; Acquisiti i pareri favorevoli dello stato maggiore della Marina, reso con nota prot. UUGP/I/109941/2 del 15 ottobre 1999, e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, reso con nota prot. 86/005099/Sic.Nav. del 12 ottobre 1999; Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dei predetti ufficiali con altri membri in possesso di medesima esperienza professionale; Decreta: Art. 1. Commissioni per i titoli professionali per i servizi di coperta 1. Nella formazione delle commissioni d'esame di cui all'art. 1, numero 1, del decreto ministeriale 12 gennaio 1988, qualora non vi sia disponibilita' di ufficiali superiori di vascello appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo, potranno essere chiamati in loro sostituzione ufficiali superiori del Corpo delle capitanerie di porto appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo o dai ruoli ad esaurimento, in possesso del titolo professionale marittimo di capitano di lungo corso. 2. Nella formazione delle commissioni d'esame di cui ai numeri 3 e 4 del decreto ministeriale 13 marzo 1953, come modificato dal decreto ministeriale 19 febbraio 1957, qualora non vi sia disponibilita' di ufficiali di vascello, potranno essere chiamati in loro sostituzione ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo o dai ruoli ad esaurimento.