IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  il  regio  decreto  30   marzo  1942,  n.  327,  concernente
l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
  Visti gli articoli 248, 250,  251, 253, 253-bis, 254, 254-bis, 256,
257, 259, 260, 261,  266, 267, 270, 270-bis, 271, 272,  273 e 274 del
decreto del Presidente  della Repubblica 15 febbraio 1952,  n. 328, e
successive modificazioni ed  integrazioni, concernente l'approvazione
del  regolamento  per  l'esecuzione   del  codice  della  navigazione
(navigazione marittima);
  Visto l'art. 297 del citato regolamento;
  Visti i  decreti ministeriali  13 marzo 1953,  19 febbraio  1957, 6
febbraio  1963 e  12 gennaio  1988, pubblicati  rispettivamente nelle
Gazzette Ufficiali n. 72  del 27 marzo 1953, n. 58  del 4 marzo 1957,
n. 50 del 21 febbraio 1963 e n. 252 del 14 maggio 1988, relativi alla
composizione  delle  commissioni  d'esame per  il  conseguimento  dei
titoli professionali marittimi;
  Considerate  le  difficolta'  nella  formazione  delle  commissioni
predette dovute alla frequente indisponibilita' di ufficiali di Stato
maggiore o del genio navale della Marina militare;
  Acquisiti i  pareri favorevoli  dello stato maggiore  della Marina,
reso  con nota  prot.  UUGP/I/109941/2  del 15  ottobre  1999, e  del
Comando generale del Corpo delle  capitanerie di porto, reso con nota
prot. 86/005099/Sic.Nav. del 12 ottobre 1999;
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  sostituzione  dei  predetti
ufficiali  con  altri  membri  in  possesso  di  medesima  esperienza
professionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Commissioni per i titoli professionali
                      per i servizi di coperta
  1. Nella  formazione delle commissioni  d'esame di cui  all'art. 1,
numero 1,  del decreto ministeriale  12 gennaio 1988, qualora  non vi
sia disponibilita' di ufficiali  superiori di vascello appartenenti o
provenienti  dal  servizio   permanente  effettivo,  potranno  essere
chiamati  in loro  sostituzione ufficiali  superiori del  Corpo delle
capitanerie  di   porto  appartenenti  o  provenienti   dal  servizio
permanente  effettivo o  dai ruoli  ad esaurimento,  in possesso  del
titolo professionale marittimo di capitano di lungo corso.
  2. Nella formazione delle commissioni d'esame  di cui ai numeri 3 e
4 del decreto ministeriale 13 marzo 1953, come modificato dal decreto
ministeriale 19 febbraio  1957, qualora non vi  sia disponibilita' di
ufficiali di vascello, potranno  essere chiamati in loro sostituzione
ufficiali  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  appartenenti  o
provenienti  dal  servizio  permanente   effettivo  o  dai  ruoli  ad
esaurimento.