Art. 2. Commissioni per i titoli professionali per i servizi di macchina 1. Nella formazione delle commissioni d'esame di cui all'art. 1, numero 2, del decreto ministeriale 12 gennaio 1988, qualora non vi sia disponibilita' di ufficiali superiori del genio navale appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo, potranno, essere chiamati in loro sostituzione ingegneri navali di questo Ministero, ovvero ufficiali superiori del Corpo delle capitanerie di porto appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo o dai ruoli ad esaurimento, in possesso di titolo professionale di capitano di macchina o di laurea in ingegneria navale. 2. Nella formazione delle commissioni d'esame di cui ai numeri 8 e 9 del decreto ministeriale 13 marzo 1953, come modificato dal decreto ministeriale 19 febbraio 1957, qualora non vi sia disponibilita' di ufficiali del genio navale, potranno essere chiamati in loro sostituzione ingegneri navali di questo Ministero, ovvero ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo o dai ruoli ad esaurimento, in possesso di titolo professionale di capitano di macchina o di laurea in ingegneria navale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 novembre 1999 Il Ministro: Treu