Art. 2.
                Commissioni per i titoli professionali
                      per i servizi di macchina
  1. Nella  formazione delle commissioni  d'esame di cui  all'art. 1,
numero 2,  del decreto ministeriale  12 gennaio 1988, qualora  non vi
sia   disponibilita'  di   ufficiali  superiori   del  genio   navale
appartenenti  o   provenienti  dal  servizio   permanente  effettivo,
potranno, essere  chiamati in  loro sostituzione ingegneri  navali di
questo  Ministero,   ovvero  ufficiali  superiori  del   Corpo  delle
capitanerie  di   porto  appartenenti  o  provenienti   dal  servizio
permanente  effettivo o  dai  ruoli ad  esaurimento,  in possesso  di
titolo  professionale  di  capitano  di   macchina  o  di  laurea  in
ingegneria navale.
  2. Nella formazione delle commissioni d'esame  di cui ai numeri 8 e
9 del decreto ministeriale 13 marzo 1953, come modificato dal decreto
ministeriale 19 febbraio  1957, qualora non vi  sia disponibilita' di
ufficiali  del  genio  navale,   potranno  essere  chiamati  in  loro
sostituzione ingegneri  navali di questo Ministero,  ovvero ufficiali
del Corpo delle  capitanerie di porto appartenenti  o provenienti dal
servizio permanente effettivo o dai ruoli ad esaurimento, in possesso
di  titolo professionale  di  capitano  di macchina  o  di laurea  in
ingegneria navale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 novembre 1999
                                                    Il Ministro: Treu