Art. 2.
  Il medicinale  di cui all'art. 1  e' erogabile a totale  carico del
Servizio sanitario  nazionale ai soggetti affetti  da nefrite lupica,
che  non possono  avvalersi  di valida  alternativa terapeutica,  nel
rispetto  delle  condizioni  per  esso indicate  nell'allegato  1  al
presente provvedimento.
  L'onere di spesa relativo ad un  anno viene, in via presuntiva ed a
mente  della  precitata  normativa, quantificato  in  L.  720.000.000
circa, nell'ambito del tetto di spesa programmato di lire 30 miliardi
per anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4,
del decreto-legge 21 ottobre 1996,  n. 536, convertito dalla legge 23
dicembre 1996, n. 648.
  Il presente provvedimento sara' trasmesso  alla Corte dei conti per
la  registrazione   e  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 novembre 1999
                                                Il Ministro
                                       Presidente della Commissione
                                                  Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1999
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 148