Art. 2.
  I  titoli  di  cui all'art. 1 sono rimborsati il giorno 22 dicembre
1999, per il tramite della Banca d'Italia, al prezzo di 100,45.
  Tutti  gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui  al  presente  decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della
Banca  d'Italia,  sono  esenti da imposte di registro e di bollo e da
tasse sulle concessioni governative, nonche' da qualunque altro onere
aggiuntivo.