Art. 2. I titoli di cui all'art. 1 sono rimborsati il giorno 22 dicembre 1999, per il tramite della Banca d'Italia, al prezzo di 100,45. Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative, nonche' da qualunque altro onere aggiuntivo.