Art. 2. I restanti progetti dovranno essere predisposti con l'obiettivo di garantire condizioni uniformi di sicurezza delle aree golenali, anche mediante interventi di consolidamento, e di assicurare ai nuclei abitati un livello di protezione piu' elevato rispetto alle aree golenali limitrofe, per consentire la possibilita' di allagare le golene in occasione delle piene piu' gravose, senza l'interessamento immediato dei nuclei stessi in ottemperanza agli indirizzi del Piano di bacino.