Art. 2.
  I restanti progetti dovranno  essere predisposti con l'obiettivo di
garantire condizioni uniformi di sicurezza delle aree golenali, anche
mediante  interventi di  consolidamento,  e di  assicurare ai  nuclei
abitati  un livello  di protezione  piu' elevato  rispetto alle  aree
golenali  limitrofe, per  consentire la  possibilita' di  allagare le
golene in occasione delle  piene piu' gravose, senza l'interessamento
immediato dei nuclei stessi in  ottemperanza agli indirizzi del Piano
di bacino.