IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Visto  il  comma  15  dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per
la  riscossione  unificata  dei  contributi  in  agricoltura,  previa
proposta  delle  commissioni  provinciali  della manodopera agricola,
formulata  tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio,
dei   modi   correnti  di  coltivazione  dei  terreni  nonche'  delle
consuetudini  locali,  determina  per ciascuna provincia, con proprio
decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e
per ciascun capo di bestiame;
  Visto  l'art  9-quinquies,  commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della
legge  28 novembre  1996,  n. 608, concernente l'accertamento ai fini
previdenziali  e  contributivi  delle giornate di lavoro prestate dai
lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 gennaio  1972 con il quale sono
state   approvate   le  deliberazioni  del  3  dicembre  1970  e  del
10 dicembre  1970  della  commissione  provinciale  per la manodopera
agricola di Vicenza;
  Viste  le  deliberazioni  del  7  febbraio  1997  della commissione
provinciale  per  la  monodopera  agricola  di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella
legge  11 marzo  1970,  n.  83,  con  la  quale  si e' proceduto alla
revisione  dei  valori  medi per ettaro coltura e per ciascun capo di
bestiame,   precedentemente   approvati   per   il  predetto  decreto
ministeriale;
  Visto  il parere della commissione centrale del 13 ottobre 1999, di
cui  all'articolo 9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n.
608;
                              Decreta:
  I  valori  medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per
ciascun capo di bestiame nella provincia di Vicenza, sono determinati
nelle  misure  indicate  nell'allegata  tabella  secondo  la proposta
contenuta   nella   deliberazione   datata   7 febbraio   1997  della
commissione  provinciale per la manodopera agricola di Vicenza con le
relative  modifiche  apportate  dalla  commissione centrale, ai sensi
dell'art.  9-quinquies,  comma  15,  della legge 28 novembre 1996, n.
608.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 dicembre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi