IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Visto  il  comma  15  dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per
la  riscossione  unificata  dei  contributi  in  agricoltura,  previa
proposta  delle  commissioni  provinciali  della manodopera agricola,
formulata  tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio,
dei   modi   correnti  di  coltivazione  dei  terreni  nonche'  delle
consuetudini  locali,  determina  per ciascuna provincia, con proprio
decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e
per ciascun capo di bestiame;
  Visto  l'art  9-quinquies,  commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della
legge  28 novembre  1996,  n. 608, concernente l'accertamento ai fini
previdenziali  e  contributivi  delle giornate di lavoro prestate dai
lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1972 con il quale sono state
approvate le deliberazioni del 30 luglio 1970 e 6 dicembre 1971 della
commissione provinciale per la manodopera agricola di Belluno;
  Vista  la  deliberazione  del  27 gennaio  1997  della  Commissione
provinciale  per  la  monodopera  agricola  di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella
legge  11 marzo  1970,  n.  83,  con  la  quale  si e' proceduto alla
revisione  dei  valori  medi per ettaro coltura e per ciascun capo di
bestiame,   precedentemente   approvati   per   il  predetto  decreto
ministeriale;
  Visto  il parere della commissione centrale del 13 ottobre 1999, di
cui  all'articolo 9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n.
608;
                              Decreta:
  I  valori  medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per
ciascun capo di bestiame nella provincia di Belluno, sono determinati
nelle  misure  indicate  nell'allegata  tabella  secondo  le proposte
contenute   nella   deliberazione   datata   27 gennaio   1997  della
commissione  provinciale per la manodopera agricola di Belluno con le
relative  modifiche  apportate  dalla  commissione centrale, ai sensi
dell'art.  9-quinquies,  comma  15,  della legge 28 novembre 1996, n.
608.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 dicembre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi