Avvertenza:
    Il   testo  coordinanto  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  dal
Ministero  di  grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del
testo  unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi,
sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3,
del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle  disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con le modifiche
apportate  dalla  legge,  che  di  quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere dalla nomina dei rispettivi direttori generali, da
effettuare  entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono  costituite  in  Roma  l'Azienda Policlinico
Umberto  I  e l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, previste dal decreto
del  Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1999, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1999, e dal protocollo
d'intesa  stipulato  tra la regione Lazio e l'Universita' La Sapienza
di  Roma in data 3 agosto 1999. Le aziende, con autonoma personalita'
giuridica  di  diritto  pubblico,  insistono  sulle omonime strutture
ospedaliere. Dalla data di nomina del direttore generale dell'Azienda
Policlinico Umberto I cessa l'omonima azienda universitaria.
  2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute
nei  decreti legislativi di attuazione dell'articolo 6 della legge 30
novembre  1998,  n.  419,  e  comunque  non  oltre il 1o aprile 2000,
l'ordinamento  dell'Azienda  Policlinico  Umberto  I  e'  definito in
conformita'  al richiamato protocollo d'intesa di cui al comma 1 e ad
intese  applicative tra le parti, sentite le organizzazioni sindacali
in  materia  di  utilizzo  del  personale; l'ordinamento dell'Azienda
ospedaliera  Sant'Andrea  di  Roma  e'  definito  in conformita' alle
disposizioni  dell'articolo  4,  comma  6, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
  3.  Il  direttore  generale  dell'Azienda  Policlinico Umberto I e'
nominato  dal  rettore  dell'Universita' La Sapienza, d'intesa con la
regione   Lazio.   Il  direttore  generale  dell'Azienda  ospedaliera
Sant'Andrea  e' nominato dalla regione Lazio, d'intesa con il rettore
dell'Universita' La Sapienza.
  4.  ((  Entro  i  termini  stabiliti  dai  decreti  legislativi  di
attuazione  dell'articolo  6  della legge 30 novembre 1998, n. 419, e
comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di
questi   ultimi,))la   regione  Lazio  e  l'Universita'  La  Sapienza
adottano,  d'intesa,  i  provvedimenti  di  rispettiva competenza per
adeguare  le  due  aziende  ai  modelli  gestionali  e funzionali ivi
previsti.
Riferimenti normativi:
    -  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio
1999,  reca: "Individuazione quale ospedale di rilievo nazionale e di
alta  specializzazione dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, destinato a
sede della seconda facolta' di medicina e chirurgia della Universita'
"La Sapienza ".
    -  L'art.  6  della  legge  30 novembre  1998,  n. 419 (Delega al
Governo  per  la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e
per  l'adozione  di  un  testo  unico  in materia di organizzazione e
funzionamento  del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e' il seguente:
    "Art.  6  (Ridefinizione  dei rapporti tra Universita' e Servizio
sanitario  nazionale).  - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu'  decreti  legislativi volti a ridefinire i rapporti tra Servizio
sanitario nazionale e Universita', attenendosi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
      a)  rafforzare  i  processi di collaborazione tra Universita' e
Servizio  sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi
modelli  gestionali e funzionali integrati fra regione e universita',
che   prevedano   l'istituzione   di   aziende   dotate  di  autonoma
personalita' giuridica;
      b) assicurare,   nel   quadro  della  programmazione  sanitaria
nazionale  e  regionale, lo svolgimento delle attivita' assistenziali
funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca;
      c) assicurare  la  coerenza  fra l'attivita' assistenziale e le
esigenze   della   formazione   e   della   ricerca,  anche  mediante
l'organizzazione  dipartimentale  e le idonee disposizioni in materia
di personale.
    2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto dell'art.
1, commi 3 e 4, della presente legge".
    - L'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502   (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421), e' il seguente:
    "6. I presi'di ospedalieri in cui insiste la prevalenza del corso
formativo del triennio clinico della facolta' di medicina, costituiti
in  aziende  ospedaliere,  si  dotano  del modello gestionale secondo
quantoprevisto  dal  presente  decreto per le aziende ospedaliere; il
direttore    generale   e'   nominato   d'intesa   con   il   rettore
dell'universita'.  La  gestione  dell'azienda  deve  essere informata
anche  all'esigenza  di  garantire  le  funzioni  istituzionali delle
strutture  universitarie  che  vi  operano. L'universita' e l'azienda
stabiliscono  i  casi  per  i  quali e' necessaria l'acquisizione del
parere  della facolta' di medicina per le decisioni che si riflettono
sulle  strutture  universitarie. Nella composizione del consiglio dei
sanitari   deve   essere  assicurata  la  presenza  delle  componenti
universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse".