Art. 2.
  1.  L'Azienda  Policlinico  Umberto  I  succede all'omonima azienda
universitaria   dei   rapporti   in  corso,  relativi  alla  gestione
dell'assistenza  sanitaria,  con utenti, autorita' competenti e altre
amministrazioni,  nei  contratti  in  corso  per  la  costruzione  di
strutture destinate ad attivita' assistenziali, nonche' nei contratti
in  corso per la fornitura di beni e servizi destinati all'assistenza
sanitaria,  per un periodo massimo di dodici mesi; entro tale data il
direttore  generale  risolve  i predetti contratti con l'indizione di
nuove  procedure,  ovvero procede alla loro conferma o, con l'accordo
del contraente, alla revisione in tutto o in parte delle condizioni.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto (( e per un
periodo massimo di diciotto mesi: ))
    a)  non  possono  essere intraprese o proseguite azioni esecutive
nei  confronti  dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Universita'
La Sapienza per i debiti, assunti dall'omonima azienda universitaria,
relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria;
    b)  le  procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i
termini   per   l'opposizione   giudiziale   da   parte  dell'Azienda
universitaria  Policlinico  Umberto I e dell'Universita' La Sapienza,
ovvero   la  stessa  benche'  proposta,  sia  stata  rigettata,  sono
dichiarate  estinte  dal  giudice,  con  inserimento,  da  parte  del
commissario,  nella  massa  passiva  di  cui  al comma 3 dell'importo
dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;
    c)  i  pignoramenti  eventualmente eseguiti non hanno efficacia e
non  vincolano  l'Azienda  Policlinico  Umberto  I,  l'Universita' La
Sapienza e il commissario di cui al comma 3;
    d)  i debiti insoluti non producono interessi ne' sono soggetti a
rivalutazione monetaria.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica,((entro  quindici  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della   legge   di   conversione  del  presente  decreto,))nomina  un
commissario  con  il  compito  di accertare la massa attiva e passiva
relativa   alla   gestione   dell'assistenza   sanitaria   da   parte
dell'Azienda  universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino
alla  data  di  cessazione  della  medesima,  ed  istituisce apposita
gestione  separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati
fino  alla  medesima  data.((Per  lo  svolgimento  dell'attivita' del
commissario e per il suo compenso e' autorizzata la spesa di lire 200
milioni  per  l'anno  1999; per gli anni successivi le relative spese
sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6.))
  4.   Il   commissario  ha  potere  di  accesso  a  tutti  gli  atti
dell'Universita' La Sapienza e dell'Azienda universitaria Policlinico
Umberto   I   relativi   alla   gestione   della   medesima   azienda
universitaria. L'Azienda Policlinico Umberto I e' tenuta a fornire, a
richiesta   del   commissario,  idonei  locali,  attrezzature  ed  il
personale  necessario.  Il  commissario  puo', per motivate esigenze,
avvalersi di consulenze.
  5.  Il  commissario  provvede all'accertamento della massa attiva e
passiva   mediante   la  formazione,  entro  duecentoquaranta  giorni
dall'insediamento,  di  un  piano di rilevazione, con l'applicazione,
per  quanto  compatibili,  delle disposizioni di cui all'articolo 87,
commi  2,  4  e  5, con esclusione delle parole: "di cui al comma 3",
nonche'  6  e 7, con esclusione delle parole: "di cui al comma 3" del
decreto  legislativo  25  febbraio  1995,  n.  77;  le competenze ivi
attribuite  al  Ministero  dell'interno sono esercitate dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  6.  A  seguito  del  definitivo  accertamento  della massa attiva e
passiva,   il   commissario,   sulla   base   dei   mezzi  finanziari
all'occorrenza  messi a disposizione((dalla regione Lazio nell'ambito
dei  fondi  che  saranno  assegnati  alle  regioni  con provvedimento
legislativo da adottare nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi
delle  aziende  unita'  sanitarie locali, utilizzando le risorse allo
scopo  preordinate  dalla  legge  finanziaria  per  il  medesimo anno
all'occorrenza  integrate,))  predispone il piano di estinzione delle
eventuali passivita' e lo sottopone all'approvazione del Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  entro  i
successivi  centoventi  giorni. A seguito dell'approvazione del piano
di   estinzione  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica provvede, a valere e nei limiti dei predetti
mezzi finanziari, al pagamento delle eventuali passivita', applicando
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  90-bis, comma 3, del decreto
legislativo  25  febbraio  1995,  n. 77, con esclusione delle parole:
"entro  sei mesi dalla data di conseguita disponibilita' del mutuo di
cui all'articolo 88, comma 2", dando priorita' temporale al pagamento
dei  crediti per i quali sia stata accolta la proposta di transazione
di cui alla predetta disposizione.
  7.  L'Azienda Policlinico Umberto I assume la qualita' di sostituto
processuale  dell'Universita'  La  Sapienza  di  Roma nel contenzioso
giudiziale  ed  extragiudiziale concernente appalti o concessioni per
opere pubbliche a prevalente o esclusiva destinazione sanitaria.
  8.((L'Azienda  ospedaliera Sant'Andrea, dalla data di trasferimento
alla  stessa  dei  beni  immobili  e  mobili costituenti il complesso
ospedaliero  Sant'Andrea,  succede al comune di Roma ed agli Istituti
fisioterapici  ospedalieri  di  Roma  in  tutti  i  rapporti in corso
comunque connessi ai beni trasferiti. L'azienda ospedaliera assume la
qualita'  di  sostituto processuale dei predetti enti nel contenzioso
giudiziale   ed  extra-giudiziale  concernente  appalti  e  forniture
relativi ai beni trasferiti.
  8-bis.((  All'onore  derivante  dal  comma 3 del presente articolo,
pari  a  lire  200  milioni  per  l'anno  1999,  si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  della  sanita'.  Il Ministro del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione  economica  e'  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.))
Riferimenti  normativi:      -  L'art.  87, commi 2, 4, 5, 6 e 7, del
decreto  legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario
e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto-legge, e'
il seguente:
    "Art. 87 (Rilevazione della massa passiva). - 1. (Omissis).
    2.  Ai  fini  della formazione del piano di rilevazione, l'organo
straordinario   di   liquidazione   entro  dieci  giorni  dalla  data
dell'insediamento,  da' avviso, mediante affissione all'albo pretorio
ed  anche  a  mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione
delle    passivita'   dell'ente   locale.   Con   l'avviso   l'organo
straordinario  di  liquidazione  invita  chiunque  ritenga  di averne
diritto  a  presentare,  entro  un  termine  perentorio  di 60 giorni
prorogabile   per   una   sola  volta  di  ulteriori  30  giorni  con
provvedimento  motivato  del  predetto  organo,  la  domanda in carta
libera,  corredata  da  idonea  documentazione,  atta a dimostrare la
sussistenza  del  debito  dell'ente, il relativo importo ed eventuali
cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.
    3. (Omissis).
    4.   L'organo  straordinario  di  liquidazione,  ove  lo  ritenga
necessario,   richiede   all'ente  che  i  responsabili  dei  servizi
competenti   per  materia  attestino  che  la  prestazione  e'  stata
effettivamente   resa   e   che   la   stessa   rientra   nell'ambito
dell'espletamento  di  pubbliche  funzioni  e  servizi  di competenza
dell'ente  locale.  I responsabili dei servizi attestano altresi' che
non e' avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo
e  che  il  debito  non  e'  caduto  in  prescrizione alla data della
dichiarazione  di  dissesto.  I  responsabili  dei servizi provvedono
entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione
si  intende  resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza
del debito.
    5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui
al  comma 2 e delle posizioni debitorie decide l'organo straordinario
di  liquidazione  con  provvedimento  da  notificare  agli istanti al
momento  dell'approvazione  del  piano  di rilevazione, tenendo conto
degli  elementi  di  prova  del  debito  desunti dalla documentazione
prodotta   dal  terzo  creditore,  da  altri  atti  e  dall'eventuale
attestazione di cui al comma 4.
    6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di
rilevazione  per  insussistenza,  totale  o  parziale  del  debito od
avverso  il  mancato riconoscimento di cause di prelazione e' ammesso
ricorso  in  carta  libera,  entro  il termine di trenta giorni dalla
notifica,  al  Ministero  dell'interno.  Il Ministero dell'interno si
pronuncia sui ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo
allo  stato  degli  atti.  La decorrenza del termine per la decisione
vale quale rigetto del ricorso.
    7.  L'organo  straordinario  di  liquidazione  e'  autorizzato  a
transigere  vertenze  giudiziali  e  stragiudiziali relative a debiti
rientranti   nelle   fattispecie,   inserendo  il  debito  risultante
dall'atto di transazione nel piano di rilevazione".
    L'art.  90-bis,  comma  3,  del  citato  decreto  legislativo  n.
77/1995, e' il seguente:
    "3.   L'organo  straordinario  di  liquidazione,  effettuata  una
sommaria  delibazione  sulla  fondatezza  del  credito  vantato, puo'
definire  transattivamente  le  pretese dei relativi creditori, anche
periodicamente,  offrendo  il pagamento di una somma variabile tra il
40  ed  il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianita' dello
stesso,  con  rinuncia  ad  ogni altra pretesa, e con la liquidazione
obbligatoria  entro  trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione
della  transazione.  A  tal  fine,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
conseguita  disponibilita'  del  mutuo  di  cui all'art. 88, comma 2,
propone  individualmente  ai  creditori,  compresi quelli che vantano
crediti  privilegiati,  fatta  eccezione  per  i debiti relativi alle
retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate
per  intero,  la transazione da accettare entro un termine prefissato
comunque  non  superiore  a  trenta  giorni. Ricevuta l'accettazione,
l'organo  straordinario  di  liquidazione  provvede  al pagamento nei
trenta giorni successivi".