Art. 2. 1. L'Azienda Policlinico Umberto I succede all'omonima azienda universitaria dei rapporti in corso, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria, con utenti, autorita' competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attivita' assistenziali, nonche' nei contratti in corso per la fornitura di beni e servizi destinati all'assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici mesi; entro tale data il direttore generale risolve i predetti contratti con l'indizione di nuove procedure, ovvero procede alla loro conferma o, con l'accordo del contraente, alla revisione in tutto o in parte delle condizioni. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto (( e per un periodo massimo di diciotto mesi: )) a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I e dell'Universita' La Sapienza per i debiti, assunti dall'omonima azienda universitaria, relativi alla gestione dell'assistenza sanitaria; b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I e dell'Universita' La Sapienza, ovvero la stessa benche' proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento, da parte del commissario, nella massa passiva di cui al comma 3 dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese; c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano l'Azienda Policlinico Umberto I, l'Universita' La Sapienza e il commissario di cui al comma 3; d) i debiti insoluti non producono interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,((entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,))nomina un commissario con il compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione dell'assistenza sanitaria da parte dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino alla data di cessazione della medesima, ed istituisce apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati fino alla medesima data.((Per lo svolgimento dell'attivita' del commissario e per il suo compenso e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono poste a carico dei fondi indicati al comma 6.)) 4. Il commissario ha potere di accesso a tutti gli atti dell'Universita' La Sapienza e dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I relativi alla gestione della medesima azienda universitaria. L'Azienda Policlinico Umberto I e' tenuta a fornire, a richiesta del commissario, idonei locali, attrezzature ed il personale necessario. Il commissario puo', per motivate esigenze, avvalersi di consulenze. 5. Il commissario provvede all'accertamento della massa attiva e passiva mediante la formazione, entro duecentoquaranta giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione, con l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 87, commi 2, 4 e 5, con esclusione delle parole: "di cui al comma 3", nonche' 6 e 7, con esclusione delle parole: "di cui al comma 3" del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; le competenze ivi attribuite al Ministero dell'interno sono esercitate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 6. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, il commissario, sulla base dei mezzi finanziari all'occorrenza messi a disposizione((dalla regione Lazio nell'ambito dei fondi che saranno assegnati alle regioni con provvedimento legislativo da adottare nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende unita' sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo preordinate dalla legge finanziaria per il medesimo anno all'occorrenza integrate,)) predispone il piano di estinzione delle eventuali passivita' e lo sottopone all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro i successivi centoventi giorni. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, a valere e nei limiti dei predetti mezzi finanziari, al pagamento delle eventuali passivita', applicando le disposizioni di cui all'articolo 90-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, con esclusione delle parole: "entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilita' del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2", dando priorita' temporale al pagamento dei crediti per i quali sia stata accolta la proposta di transazione di cui alla predetta disposizione. 7. L'Azienda Policlinico Umberto I assume la qualita' di sostituto processuale dell'Universita' La Sapienza di Roma nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti o concessioni per opere pubbliche a prevalente o esclusiva destinazione sanitaria. 8.((L'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, dalla data di trasferimento alla stessa dei beni immobili e mobili costituenti il complesso ospedaliero Sant'Andrea, succede al comune di Roma ed agli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma in tutti i rapporti in corso comunque connessi ai beni trasferiti. L'azienda ospedaliera assume la qualita' di sostituto processuale dei predetti enti nel contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale concernente appalti e forniture relativi ai beni trasferiti. 8-bis.(( All'onore derivante dal comma 3 del presente articolo, pari a lire 200 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) Riferimenti normativi: - L'art. 87, commi 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto-legge, e' il seguente: "Art. 87 (Rilevazione della massa passiva). - 1. (Omissis). 2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, da' avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passivita' dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di 60 giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori 30 giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione. 3. (Omissis). 4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione e' stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresi' che non e' avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non e' caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito. 5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4. 6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione e' ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso. 7. L'organo straordinario di liquidazione e' autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione". L'art. 90-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. 77/1995, e' il seguente: "3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, puo' definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianita' dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilita' del mutuo di cui all'art. 88, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a trenta giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi".