Art. 2.
  1. L'addizionale  determinata dal  sostituto d'imposta  all'atto di
effettuazione  delle operazioni  di  conguaglio  e' trattenuta  dallo
stesso in tre rate uguali a  partire dal periodo di paga successivo a
quello in cui le operazioni di conguaglio sono state effettuate o, in
caso di  cessazione del  rapporto di lavoro,  in unica  soluzione nel
periodo di  paga in cui  sono state  svolte le dette  operazioni; gli
importi  trattenuti  vanno  versati  entro  il  giorno  16  del  mese
successivo  a quello  in cui  gli importi  sono stati  trattenuti. Si
effettua un  versamento unico  anche se  l'addizionale e'  riferita a
sostituiti di  imposta domiciliati  in comuni  diversi. L'addizionale
dovuta in autotassazione  e' versata entro il termine  di pagamento a
saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla
dichiarazione dei redditi. L'addizionale  trattenuta dal sostituto di
imposta a seguito di liquidazione del modello 730 e' versata entro il
termine di pagamento  a saldo dell'imposta sul  reddito delle persone
fisiche risultante dal modello 730.