Art. 3.
  1. Per il riversamento  alla struttura di gestione dell'addizionale
di cui all'art.  1, comma 1, si provvede secondo  la procedura di cui
al  decreto  legislativo 9  luglio  1997,  n.  241. La  struttura  di
gestione, in fase di  ripartizione dei versamenti unificati, provvede
ad attribuire  le somme,  riscosse con i  codicitributo 3816,  3817 e
3818,  sull'apposita  contabilita'  speciale  da  aprirsi  presso  la
sezione  di tesoreria  provinciale dello  Stato di  Roma intestata  a
"Ministero interno - Direzione generale dell'amministrazione civile -
Direzione centrale per la finanza locale e i servizi finanziari.
  2. Per  quanto concerne  le somme riscosse  con i  codicitributo da
3825 a 3836, specificati all'art.  1, la stessa struttura di gestione
provvede   ad  attribuirle   sulle  apposite   contabilita'  speciali
intestate alle  regioni Valle  d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia  e alle
province autonome di Trento e Bolzano da aprirsi presso le sezioni di
tesoreria  dei capoluoghi  di regione  e delle  province autonome  di
Trento e Bolzano.
  3. Le  somme trattenute in  qualita' di sostituti di  imposta dalle
amministrazioni periferiche  dello Stato, diverse da  quelle indicate
al successivo comma 4, sono  versate dalle amministrazioni stesse con
titoli di spesa da accreditare alle apposite contabilita' speciali di
girofondi  intestate a  "Ministero dell'interno  - addizionale  IRPEF
enti locali", da aprirsi presso ogni sezione di tesoreria provinciale
dello  Stato, il  cui saldo  affluira' mensilmente  alla contabilita'
speciale di cui al comma 1.
  4. Le  amministrazioni periferiche dello Stato  ubicate nell'ambito
territoriale della  provincia di  Roma e le  Amministrazioni centrali
dello Stato versano  le somme trattenute in qualita'  di sostituto di
imposta con titoli di spesa da accreditare alla contabilita' speciale
di cui al comma 1, secondo periodo.
  5.   Relativamente  ai   dipendenti  domiciliati,   alla  data   di
effettuazione  delle operazioni  di conguaglio,  nelle regioni  Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, e nelle province autonome di Trento e
Bolzano,  le  somme  trattenute   dalle  Amministrazioni  centrali  e
periferiche dello Stato sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
sono  versate  con  titoli  di spesa  da  accreditare  alle  apposite
contabilita' di cui al comma 2.
  6.  Le amministrazioni  pubbliche,  diverse da  quelle indicate  ai
precedenti comma 3, 4 e 5 provvedono al versamento delle somme con le
modalita' previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 20 dicembre 1999
         Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
                               Romano
                  Il Ragioniere generale dello Stato
                              Monorchio
          Il direttore generale dell'Amministrazione civile
                               Gelati