Art. 3. 1. Per il riversamento alla struttura di gestione dell'addizionale di cui all'art. 1, comma 1, si provvede secondo la procedura di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La struttura di gestione, in fase di ripartizione dei versamenti unificati, provvede ad attribuire le somme, riscosse con i codicitributo 3816, 3817 e 3818, sull'apposita contabilita' speciale da aprirsi presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata a "Ministero interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e i servizi finanziari. 2. Per quanto concerne le somme riscosse con i codicitributo da 3825 a 3836, specificati all'art. 1, la stessa struttura di gestione provvede ad attribuirle sulle apposite contabilita' speciali intestate alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano da aprirsi presso le sezioni di tesoreria dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. 3. Le somme trattenute in qualita' di sostituti di imposta dalle amministrazioni periferiche dello Stato, diverse da quelle indicate al successivo comma 4, sono versate dalle amministrazioni stesse con titoli di spesa da accreditare alle apposite contabilita' speciali di girofondi intestate a "Ministero dell'interno - addizionale IRPEF enti locali", da aprirsi presso ogni sezione di tesoreria provinciale dello Stato, il cui saldo affluira' mensilmente alla contabilita' speciale di cui al comma 1. 4. Le amministrazioni periferiche dello Stato ubicate nell'ambito territoriale della provincia di Roma e le Amministrazioni centrali dello Stato versano le somme trattenute in qualita' di sostituto di imposta con titoli di spesa da accreditare alla contabilita' speciale di cui al comma 1, secondo periodo. 5. Relativamente ai dipendenti domiciliati, alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio, nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, e nelle province autonome di Trento e Bolzano, le somme trattenute dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sono versate con titoli di spesa da accreditare alle apposite contabilita' di cui al comma 2. 6. Le amministrazioni pubbliche, diverse da quelle indicate ai precedenti comma 3, 4 e 5 provvedono al versamento delle somme con le modalita' previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 1999 Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano Il Ragioniere generale dello Stato Monorchio Il direttore generale dell'Amministrazione civile Gelati