L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  seduta  del  Commissione per le infrastrutture e le reti del
7 dicembre 1999;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante: "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto,  in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 7 e 8
della suddetta legge;
  Visto   il   decreto   ministeriale   del  6 aprile  1990  recante:
"Approvazione     del     piano     regolatore     nazionale    delle
telecomunicazioni",   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990
ed,  in  particolare,  l'art.  15  riguardante i piani di numerazione
nazionali;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  103, recante:
"Recepimento  della direttiva n. 90/388/CEE relativa alla concorrenza
nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";
  Vista  la  legge  31 dicembre  1996, n. 675, recante: "Tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali";
  Visto  il decreto ministeriale 24 aprile 1997 recante: "Istituzione
della  commissione  per  la normativa tecnica sulla numerazione delle
telecomunicazioni";
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 maggio  1997,  n. 197, recante:
"Regolamento  di  servizio  concernente  le  norme e le condizioni di
abbonamento al servizio telefonico";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre
1997,  n. 318, recante: "Regolamento per l'attuazione delle direttive
comunitarie  nel  settore delle telecomunicazioni" e, in particolare,
l'art. 11, comma 8;
  Visto   il   decreto   ministeriale   25 novembre   1997,  recante:
"Suddivisione  del  territorio nazionale per il servizio telefonico",
pubblicato  nel  supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 1997;
  Visto   il   decreto   ministeriale   25 novembre   1997,  recante:
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle  telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre
1997;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante: "Disposizioni
in  materia  di  interconessione  nel  settore  delle comunicazioni",
pubblicato  nel  supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 maggio  1998,  n. 171, recante:
"Disposizioni  in  materia  di  tutela della vita privata nel settore
delle  telecomunicazioni,  in  attuazione della direttiva n. 97/66/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  ed  in tema di attivita'
giornalistica";
  Vista  la  direttiva  n.  98/61/CE  del  Consiglio e del Parlamento
europeo, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE
per  quanto  concerne  la  portabilita'  del numero di operatore e la
preselezione del vettore;
  Vista  la  propria delibera n. 85"/98 del 22 dicembre 1998 recante:
"Condizioni  economiche di offerta del servizio di telefonia vocale",
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 3
del 5 gennaio 1999;
  Vista  la  propria  delibera  n. 101/99 del 25 giugno 1999 recante:
"Condizioni  economiche  di  offerta del servizio di telefonia vocale
alla  luce  dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  155  del
5 luglio 1999;
  Vista  la propria delibera n. 1/CIR"/99 del 29 luglio 1999 recante:
"Piano   di   numerazione   nel  settore  delle  telecomunicazioni  e
disciplina  attuativa",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999;
  Vista   la  relazione  del  presidente  della  commissione  per  la
normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni;
  Viste le posizioni degli operatori partecipanti alla commissione di
numerazione inviata all'Autorita' dal presidente della commissione;
  Considerato  che  la  direttiva  n.  98/61/CE  del  Consiglio e del
Parlamento   europeo,   del   24 settembre  1999,  ha  anticipato  al
1° gennaio   2000   la   data  per  l'introduzione  del  servizio  di
Portabilita'  del  numero,  gia'  prevista dall'art. 11, comma 8, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del 1997 per il
1° gennaio 2001;
  Considerato  che l'evasione delle richieste nel periodo transitorio
deve tenere debito conto della necessita' prioritaria di garantire la
sicurezza e l'integrita' dei sistemi informativi e gestionali di rete
in  termini  di  misure  preventive  e  piani  di  contingenza per il
problema informatico dell'anno 2000 (cd. "Millenium Bug");
  Considerato  che l'Autorita' vigilera' sull'attuazione del presente
provvedimento    nel   periodo   transitorio   anche   in   relazione
all'attuazione    delle    deliberazioni   concernenti   la   carrier
preselection e l'accesso disaggregato alla rete locale;
  Rilevato che:
    a) la   regolamentazione   del   servizio  di  Portabilita',  per
numerazione   geografiche   e   non  geografiche,  e'  limitata  alla
portabilita'  definita  con  riferimento  al  fornitore  del servizio
(Service  Provider  Portability),  restando  escluse  -  per ora - le
portabilita'  con riferimento alla localita' (Local Portability) e al
servizio (Service Portability);
    b) la soluzione tecnica di immediata implementazione adottata per
poter  offrire  il  servizio dal 1° gennaio 2000 e' quella di "Onward
Routing"  e  che  comunque l'Autorita' entro il 29 dicembre 2000 puo'
stabilire una soluzione basata su rete intelligente;
    c) la  banca  dati  centralizzata  necessaria  per  la  soluzione
tecnica  basata  su  rete  intelligente viene comunque costituita nel
periodo  transitorio  della  portabilita'  per la gestione dei numeri
portati   ed   e'   affidata   transitoriamente  al  Ministero  delle
comunicazioni; la sua costituzione, tuttavia, non potra' condizionare
l'offerta della Service Provider Portability;
    d) risultano  fissati  i  principi  essenziali per la definizione
degli accordi tra gli operatori;
  Considerato  che  i criteri di ripartizione dei costi devono essere
ispirati    a   principi   di   equita',   proporzionalita'   e   non
discriminazione;
  Considerato   che   tali  criteri  devono  altresi'  promuovere  la
concorrenza   fra  gli  operatori,  stimolare  soluzioni  tecniche  e
gestionali   innovative   al  fine  di  garantire  un  mercato  delle
telecomunicazioni dinamicamente efficiente;
  Considerato altresi' che i criteri di ripartizione dei costi devono
dar  luogo a meccanismi praticabili, di trasparente implementazione e
di facile controllo da parte dell'Autorita' e del mercato;
  Considerato  che  l'obbligo  di  fornire la portabilita' del numero
agli  utenti  della  rete  telefonica  fissa  si  applica a tutti gli
operatori   e  che  di  tale  obbligo  si  deve  tenere  conto  nella
ripartizione dei costi;
  Considerato  che  il  meccanismo di ripartizione dei costi e che la
determinazione   delle  tariffe  di  interconnessione  relative  alla
prestazione   di   portabilita'   devono   tenere   conto  dei  costi
effettivamente sostenuti dall'operatore notificato;
  Considerato  che  eventuali  addebiti  per  il  consumatore  devono
rimanere nella misura della convenienza economica;
  Considerato  che  l'operatore  notificato come avente significativa
forza  di  mercato  deve integrare e pubblicare la propria offerta di
interconnessione  di  riferimento,  in  relazione alla prestazione di
portabilita' del numero, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente delibera con le stesse modalita' previste dal
decreto ministeriale 23 aprile 1998;
  Considerato   che   l'Autorita'   puo'   imporre,   ove   cio'  sia
giustificato,    modifiche   all'offerta   di   interconnessione   di
riferimento,  anche  con  efficacia  retroattiva,  in  base  a quanto
stabilito   dall'art.  7,  paragrafo  3,  della  direttiva  97/33/CE,
dall'art.  4, comma 9, del decreto Presidente della Repubblica n. 318
del  1997  e  dagli  articoli 14, comma 8, e 15, comma 2, del decreto
ministeriale 23 aprile 1998;
  Considerato  che l'attivita' istruttoria dell'Autorita' concernente
la  portabilita' del numero proseguira' in relazione all'introduzione
di  tale  servizio  nell'ambito dei sistemi di comunicazione mobili e
personali a prescindere dall'organismo che ne fornisce il servizio;
  Udita,  nella  riunione  della Commissione del 1° dicembre 1999, la
relazione   del   commissario   ing.   Mario   Lari   sui   risultati
dell'istruttoria,  ai  sensi dell'art. 32 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                           Articolo unico
  1. E'  approvata  la  disciplina  concernente  la  fornitura  della
portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portability),
riportata  nell'allegato  A  alla  presente delibera, che costituisce
parte integrante e sostanziale della delibera stessa.
  2. La  presente  delibera  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana  ed  e'  pubblicata  nel  bollettino  ufficiale
dell'Autorita'.
    Roma, 7 dicembre 1999
                                                 Il presidente: Cheli
                                                           Allegato A
REGOLE  PER  LA FORNITURA DELLA PORTABILITA' DEL NUMERO TRA OPERATORI
(SERVICE PROVIDER PORTABILITY).
                               Art. 1.
                             Definizioni
    1. Il presente provvedimento definisce le regole per la fornitura
della  prestazione di Portabilita' del Numero per numeri geografici e
non  geografici,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre   1997,  n.  318,  e  alla  direttiva  n.  98/61/CE  del
24 settembre 1998.
    2. La   Portabilita'   del   Numero   puo'  essere  definita  con
riferimento a:
      a) fornitore   del  servizio  (Service  Provider  Portability):
consente  all'utente  di mantenere il proprio numero quando decide di
cambiare  operatore  titolare  dell'apposita licenza o concessione, a
parita'  di  tipologia di servizio e, dove applicabile, di ubicazione
nell'ambito della stessa area locale. Questa portabilita' e' riferita
sia ai numeri geografici sia ai numeri non geografici; 
      b) localita':  (Location  Portability o Geographic Portability)
consente  all'utente  di mantenere il proprio numero quando decide di
cambiare ubicazione a parita' di tipologia di servizio;
      c) servizio    utilizzato   (Service   Portability):   consente
all'utente  di  mantenere  il  proprio  numero a fronte di variazioni
della tipologia di servizio.
    3. La  presente  disciplina  si  riferisce  alla portabilita' del
fornitore  del  servizio  (di  seguito indicata come Service Provider
Portability).
    4. La Service Provider Portability per numerazioni geografiche si
applica  nell'ambito dello stesso luogo specifico di cui all'art. 11,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997,
attualmente  coincidente  con  l'area  locale  di  cui all'art. 1 del
decreto ministeriale 25 novembre 1997 e successive modificazioni.
    5. La   Service   Provider   Portability   per   numerazioni  non
geografiche  si  applica  a numerazioni quali quelle per i servizi di
addebito al chiamato, di addebito ripartito e di tariffa premio.
    6. Ai sensi del presente provvedimento si intendono per:
      a) Operatore  Assegnatario  (di seguito indicato come Operatore
Donor):   l'operatore  al  quale  e'  assegnata  la  numerazione  cui
appartiene il numero portato;
      b) Operatore   Cedente  (di  seguito  indicato  come  Operatore
Donating):  l'operatore  che  cede  il  numero.  Nel  caso  di  prima
portabilita' operatore Donor e Donating coincidono;
      c) Operatore  Ricevente  (di  seguito  indicato  come Operatore
Recipient):  l'operatore  che  acquisisce  il  cliente  con il numero
oggetto di portabilita';
      d) numero   portato:   il   numero   acquisito   dall'Operatore
Recipient.