L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella seduta del Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 dicembre 1999; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 7 e 8 della suddetta legge; Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1990 recante: "Approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990 ed, in particolare, l'art. 15 riguardante i piani di numerazione nazionali; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, recante: "Recepimento della direttiva n. 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni"; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997 recante: "Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni"; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, recante: "Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e, in particolare, l'art. 11, comma 8; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 1997; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 1997; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante: "Disposizioni in materia di interconessione nel settore delle comunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998; Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante: "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva n. 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in tema di attivita' giornalistica"; Vista la direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilita' del numero di operatore e la preselezione del vettore; Vista la propria delibera n. 85"/98 del 22 dicembre 1998 recante: "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1999; Vista la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999 recante: "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999; Vista la propria delibera n. 1/CIR"/99 del 29 luglio 1999 recante: "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1999; Vista la relazione del presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni; Viste le posizioni degli operatori partecipanti alla commissione di numerazione inviata all'Autorita' dal presidente della commissione; Considerato che la direttiva n. 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1999, ha anticipato al 1° gennaio 2000 la data per l'introduzione del servizio di Portabilita' del numero, gia' prevista dall'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 per il 1° gennaio 2001; Considerato che l'evasione delle richieste nel periodo transitorio deve tenere debito conto della necessita' prioritaria di garantire la sicurezza e l'integrita' dei sistemi informativi e gestionali di rete in termini di misure preventive e piani di contingenza per il problema informatico dell'anno 2000 (cd. "Millenium Bug"); Considerato che l'Autorita' vigilera' sull'attuazione del presente provvedimento nel periodo transitorio anche in relazione all'attuazione delle deliberazioni concernenti la carrier preselection e l'accesso disaggregato alla rete locale; Rilevato che: a) la regolamentazione del servizio di Portabilita', per numerazione geografiche e non geografiche, e' limitata alla portabilita' definita con riferimento al fornitore del servizio (Service Provider Portability), restando escluse - per ora - le portabilita' con riferimento alla localita' (Local Portability) e al servizio (Service Portability); b) la soluzione tecnica di immediata implementazione adottata per poter offrire il servizio dal 1° gennaio 2000 e' quella di "Onward Routing" e che comunque l'Autorita' entro il 29 dicembre 2000 puo' stabilire una soluzione basata su rete intelligente; c) la banca dati centralizzata necessaria per la soluzione tecnica basata su rete intelligente viene comunque costituita nel periodo transitorio della portabilita' per la gestione dei numeri portati ed e' affidata transitoriamente al Ministero delle comunicazioni; la sua costituzione, tuttavia, non potra' condizionare l'offerta della Service Provider Portability; d) risultano fissati i principi essenziali per la definizione degli accordi tra gli operatori; Considerato che i criteri di ripartizione dei costi devono essere ispirati a principi di equita', proporzionalita' e non discriminazione; Considerato che tali criteri devono altresi' promuovere la concorrenza fra gli operatori, stimolare soluzioni tecniche e gestionali innovative al fine di garantire un mercato delle telecomunicazioni dinamicamente efficiente; Considerato altresi' che i criteri di ripartizione dei costi devono dar luogo a meccanismi praticabili, di trasparente implementazione e di facile controllo da parte dell'Autorita' e del mercato; Considerato che l'obbligo di fornire la portabilita' del numero agli utenti della rete telefonica fissa si applica a tutti gli operatori e che di tale obbligo si deve tenere conto nella ripartizione dei costi; Considerato che il meccanismo di ripartizione dei costi e che la determinazione delle tariffe di interconnessione relative alla prestazione di portabilita' devono tenere conto dei costi effettivamente sostenuti dall'operatore notificato; Considerato che eventuali addebiti per il consumatore devono rimanere nella misura della convenienza economica; Considerato che l'operatore notificato come avente significativa forza di mercato deve integrare e pubblicare la propria offerta di interconnessione di riferimento, in relazione alla prestazione di portabilita' del numero, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera con le stesse modalita' previste dal decreto ministeriale 23 aprile 1998; Considerato che l'Autorita' puo' imporre, ove cio' sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dall'art. 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE, dall'art. 4, comma 9, del decreto Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e dagli articoli 14, comma 8, e 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998; Considerato che l'attivita' istruttoria dell'Autorita' concernente la portabilita' del numero proseguira' in relazione all'introduzione di tale servizio nell'ambito dei sistemi di comunicazione mobili e personali a prescindere dall'organismo che ne fornisce il servizio; Udita, nella riunione della Commissione del 1° dicembre 1999, la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Articolo unico 1. E' approvata la disciplina concernente la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portability), riportata nell'allegato A alla presente delibera, che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera stessa. 2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorita'. Roma, 7 dicembre 1999 Il presidente: Cheli Allegato A REGOLE PER LA FORNITURA DELLA PORTABILITA' DEL NUMERO TRA OPERATORI (SERVICE PROVIDER PORTABILITY). Art. 1. Definizioni 1. Il presente provvedimento definisce le regole per la fornitura della prestazione di Portabilita' del Numero per numeri geografici e non geografici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e alla direttiva n. 98/61/CE del 24 settembre 1998. 2. La Portabilita' del Numero puo' essere definita con riferimento a: a) fornitore del servizio (Service Provider Portability): consente all'utente di mantenere il proprio numero quando decide di cambiare operatore titolare dell'apposita licenza o concessione, a parita' di tipologia di servizio e, dove applicabile, di ubicazione nell'ambito della stessa area locale. Questa portabilita' e' riferita sia ai numeri geografici sia ai numeri non geografici; b) localita': (Location Portability o Geographic Portability) consente all'utente di mantenere il proprio numero quando decide di cambiare ubicazione a parita' di tipologia di servizio; c) servizio utilizzato (Service Portability): consente all'utente di mantenere il proprio numero a fronte di variazioni della tipologia di servizio. 3. La presente disciplina si riferisce alla portabilita' del fornitore del servizio (di seguito indicata come Service Provider Portability). 4. La Service Provider Portability per numerazioni geografiche si applica nell'ambito dello stesso luogo specifico di cui all'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, attualmente coincidente con l'area locale di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 25 novembre 1997 e successive modificazioni. 5. La Service Provider Portability per numerazioni non geografiche si applica a numerazioni quali quelle per i servizi di addebito al chiamato, di addebito ripartito e di tariffa premio. 6. Ai sensi del presente provvedimento si intendono per: a) Operatore Assegnatario (di seguito indicato come Operatore Donor): l'operatore al quale e' assegnata la numerazione cui appartiene il numero portato; b) Operatore Cedente (di seguito indicato come Operatore Donating): l'operatore che cede il numero. Nel caso di prima portabilita' operatore Donor e Donating coincidono; c) Operatore Ricevente (di seguito indicato come Operatore Recipient): l'operatore che acquisisce il cliente con il numero oggetto di portabilita'; d) numero portato: il numero acquisito dall'Operatore Recipient.