Art. 11. Criteri di separazione contabile 1. L'operatore di telecomunicazioni notificato come avente notevole forza di mercato deve dare evidenza, all'interno dei propri sistemi di contabilita', della capacita' di isolare, riconoscere ed esporre i costi incrementali e specifici di cui all'art 10. 2. Il costo per numero deve riflettere un efficiente impiego dei fattori della produzione utilizzati per ogni specifica attivazione, imputati sulla base del costo del lavoro effettivamente impiegato alla data dell'attivazione. 3. Il costo aggiuntivo di trasporto deve essere determinato tramite l'adeguamento del modello dell'utilizzo degli elementi di rete che contribuiscono all'instradamento, tenendo conto del metodo piu efficiente per il reinstradamento della chiamata al numero portato. L'operatore notificato e' tenuto a dare evidenza, nella propria offerta di interconnessione di riferimento, alla modalita' adottata per la determinazione del parametro di efficienza.