Art. 11.
                  Criteri di separazione contabile
    1. L'operatore   di   telecomunicazioni  notificato  come  avente
notevole  forza di mercato deve dare evidenza, all'interno dei propri
sistemi  di  contabilita', della capacita' di isolare, riconoscere ed
esporre i costi incrementali e specifici di cui all'art 10.
    2. Il  costo per numero deve riflettere un efficiente impiego dei
fattori  della  produzione utilizzati per ogni specifica attivazione,
imputati  sulla  base  del  costo del lavoro effettivamente impiegato
alla data dell'attivazione.
    3. Il  costo  aggiuntivo  di  trasporto  deve  essere determinato
tramite  l'adeguamento  del  modello  dell'utilizzo degli elementi di
rete  che  contribuiscono all'instradamento, tenendo conto del metodo
piu  efficiente  per  il  reinstradamento  della  chiamata  al numero
portato.  L'operatore  notificato  e'  tenuto  a dare evidenza, nella
propria  offerta  di  interconnessione di riferimento, alla modalita'
adottata per la determinazione del parametro di efficienza.