Art. 3. Banca dati dei numeri portati 1. Il riconoscimento dei numeri oggetto di portabilita' per numerazioni geografiche e per numerazioni non geografiche e' effettuato, nel rispetto delle disposizioni per la tutela dei dati personali, da una apposita banca dati centralizzata, gestita da un organismo indicato dall'Autorita'. 2. Le informazioni registrate nella banca dati comprendono comunque l'indicazione del numero portato e dell'operatore Recipient. 3. Viene resa disponibile agli operatori e alla Autorita' giudiziaria l'associazione tra numero oggetto di portabilita' e operatore Recipient. 4. Tutti gli operatori hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento della banca dati. In particolare, l'operatore Recipient e' tenuto a comunicare tempestivamente l'acquisizione del numero oggetto di portabilita' all'organismo di cui al comma 1 prima della attivazione della Service Provider Portability. 5. La costituzione della precitata banca dati, che nella prima applicazione della presente disciplina sara' transitoriamente gestita dal Ministero delle comunicazioni secondo modalita' apposite da concordare, non e' vincolante ai fini della introduzione della Service Provider Portability, fermo restando l'obbligo della puntuale definizione delle procedure di cui all'art. 4, comma 5, lettera i).