Art. 3.
                    Banca dati dei numeri portati
    1.  Il  riconoscimento  dei  numeri  oggetto  di portabilita' per
numerazioni   geografiche   e  per  numerazioni  non  geografiche  e'
effettuato,  nel  rispetto  delle disposizioni per la tutela dei dati
personali,  da  una  apposita banca dati centralizzata, gestita da un
organismo indicato dall'Autorita'.
    2.  Le  informazioni  registrate  nella  banca  dati  comprendono
comunque l'indicazione del numero portato e dell'operatore Recipient.
    3.  Viene  resa  disponibile  agli  operatori  e  alla  Autorita'
giudiziaria  l'associazione  tra  numero  oggetto  di  portabilita' e
operatore Recipient.
    4.   Tutti  gli  operatori  hanno  l'obbligo  di  contribuire  al
mantenimento  della banca dati. In particolare, l'operatore Recipient
e'  tenuto  a  comunicare  tempestivamente  l'acquisizione del numero
oggetto  di  portabilita' all'organismo di cui al comma 1 prima della
attivazione della Service Provider Portability.
    5.  La  costituzione  della precitata banca dati, che nella prima
applicazione della presente disciplina sara' transitoriamente gestita
dal  Ministero  delle  comunicazioni  secondo  modalita'  apposite da
concordare,  non  e'  vincolante  ai  fini  della  introduzione della
Service Provider Portability, fermo restando l'obbligo della puntuale
definizione delle procedure di cui all'art. 4, comma 5, lettera i).