Art. 7.
              Obblighi a carico dell'operatore Donating
    1. All'atto  della  ricezione  della comunicazione nelle forme di
cui  all'art.  4,  commi  3,  4  e  5,  l'operatore  Donating procede
all'espletamento di tutte le attivita' interne per la fornitura della
Service  Provider  Portability  solo  se  in possesso di tutti i dati
necessari inviati a cura del cliente o dell'operatore Recipient.
    2. Il   termine  per  la  realizzazione  della  Service  Provider
Portability  e'  funzione  della  tipologia di accesso e del servizio
interessato  e  non deve superare di norma quindici giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta.
    3. I  costi  ed  i  tempi  di  attivazione  della fornitura della
Service   Provider   Portability  sono  riportati  negli  accordi  di
interconnessione  e  nell'offerta  di interconnessione di riferimento
per  quei  soggetti  tenuti  alla  pubblicazione  della stessa e sono
differenziati  in  funzione della tipologia di accesso e del servizio
oggetto delle richieste di Service Provider Portability.
    4. L'operatore  Donating  e'  autorizzato  a  rifiutare,  dandone
apposita  informativa,  le  richieste di Service Provider Portability
ricevute  in  conformita'  al  disposto  dell'art.  4,  commi  3 e 4,
relative  ad  operatori  diversi  e pervenute alla stessa data per un
medesimo numero.
    5. L'operatore  Donating  e'  tenuto  a  segnalare  con  adeguato
anticipo  all'Autorita' ed agli altri operatori interessati eventuali
limiti  temporanei  a  livello operativo relativi all'espletamento di
richieste  di  Service Provider Portability, fornendo contestualmente
indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti.
    6. L'operatore  Donating  e'  tenuto ad offrire la prestazione di
Service  Provider  Portability  sino  al  decimo giorno successivo al
ricevimento  della comunicazione di recesso dal rapporto contrattuale
presentata dal cliente. Decorso tale termine, l'operatore Donating e'
autorizzato  a  respingere  eventuali  richieste  di  fornitura della
Service Provider Portability.
    7. Per  i  servizi  di tariffa premio che necessitano di apposita
autorizzazione  dell'organo  competente  e  pertanto  possono  essere
oggetto  di provvedimenti da parte dello stesso, l'operatore Donating
comunica   all'operatore   Recipient   gli   eventuali  provvedimenti
sanzionatori  di  sospensione  temporanea  o  cessazione  in  capo al
cliente   sottoscrittore   di   cui  e'  a  conoscenza.  Resta  ferma
l'applicazione  delle  norme  regolamentari  relative  ai  servizi di
tariffa premio.