Art. 7. Obblighi a carico dell'operatore Donating 1. All'atto della ricezione della comunicazione nelle forme di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5, l'operatore Donating procede all'espletamento di tutte le attivita' interne per la fornitura della Service Provider Portability solo se in possesso di tutti i dati necessari inviati a cura del cliente o dell'operatore Recipient. 2. Il termine per la realizzazione della Service Provider Portability e' funzione della tipologia di accesso e del servizio interessato e non deve superare di norma quindici giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. 3. I costi ed i tempi di attivazione della fornitura della Service Provider Portability sono riportati negli accordi di interconnessione e nell'offerta di interconnessione di riferimento per quei soggetti tenuti alla pubblicazione della stessa e sono differenziati in funzione della tipologia di accesso e del servizio oggetto delle richieste di Service Provider Portability. 4. L'operatore Donating e' autorizzato a rifiutare, dandone apposita informativa, le richieste di Service Provider Portability ricevute in conformita' al disposto dell'art. 4, commi 3 e 4, relative ad operatori diversi e pervenute alla stessa data per un medesimo numero. 5. L'operatore Donating e' tenuto a segnalare con adeguato anticipo all'Autorita' ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei a livello operativo relativi all'espletamento di richieste di Service Provider Portability, fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti. 6. L'operatore Donating e' tenuto ad offrire la prestazione di Service Provider Portability sino al decimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di recesso dal rapporto contrattuale presentata dal cliente. Decorso tale termine, l'operatore Donating e' autorizzato a respingere eventuali richieste di fornitura della Service Provider Portability. 7. Per i servizi di tariffa premio che necessitano di apposita autorizzazione dell'organo competente e pertanto possono essere oggetto di provvedimenti da parte dello stesso, l'operatore Donating comunica all'operatore Recipient gli eventuali provvedimenti sanzionatori di sospensione temporanea o cessazione in capo al cliente sottoscrittore di cui e' a conoscenza. Resta ferma l'applicazione delle norme regolamentari relative ai servizi di tariffa premio.