IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato emanato il Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale n. 322 del 1998, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto l'art. 4 del predetto decreto presidenziale n. 322 del 1998 concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale; Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione, di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' il riordino della disciplina dei tributi locali; Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, come modificato dall'art. 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Visto l'art. 17 comma 1, lettera c), del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in base al quale i sostituti di imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, entro il 30 settembre di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate ed i relativi prospetti di liquidazione con le modalita' stabilite dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta; Visto il decreto dirigenziale 25 agosto 1999 in base al quale a decorrere da periodo d'imposta 1999, la dichiarazione di sostituti d'imposta e' unica anche ai fini dei contributi dovuti all'INPDAP e all'INPDAI; Vista, in particolare, la normativa concernente le agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti; Considerato che in materia di trattamento dei dati personali, l'informativa da rendere agli interessati e' analoga a quella contenuta nel modello 770/99 approvato per l'anno precedente; Considerato che occorre stabilire le modalita' di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica; Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni; Considerato che occorre stabilire le modalita' di consegna dei modelli 730 e dei relativi prospetti di liquidazione, nonche' delle buste contenenti il Mod. 730-1 presentate dai contribuenti che hanno usufruito dell'assistenza fiscale; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/2000 da presentare nell'anno 2000. Il modello, che deve essere prodotto in due esemplari identici, deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta e dagli altri soggetti che non unificano la dichiarazione presentata in qualita' di sostituto d'imposta alle altre dichiarazioni ed e' composto dal modulo base e dai quadri: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SY, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi, la comunicazione degli amministratori dei condomini nonche' i moduli per la consegna alle banche convenzionate, agli uffici postali e agli intermediari abilitati dei modelli 730 e delle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF. 2. Con successivo decreto saranno stabilite le modalita' di consegna dei modelli 730 e delle buste contenenti le scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, presentate dai soggetti che hanno usufruito dell'assistenza fiscale.