Art. 4. 1. Gli utenti del servizio telematico individuati nell'art. 2 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, devono trasmettere i dati dei modelli di cui all'art. 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. E' fatto comunque obbligo di rilasciare copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 1999 Il direttore generale: Romano