Art. 4.
    1. Gli utenti del servizio telematico individuati nell'art. 2 del
decreto   dirigenziale  31  luglio  1998,  concernente  le  modalita'
tecniche  di  trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni,  devono
trasmettere  i  dati  dei modelli di cui all'art. 1 in via telematica
secondo  le  specifiche  tecniche che saranno indicate con successivo
decreto.   E'  fatto  comunque  obbligo  di  rilasciare  copia  della
dichiarazione,  ad  uso  del  contribuente,  su  modelli conformi per
struttura  e  sequenza a quelli approvati con l'art. 1 anche se privi
delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 20 dicembre 1999
                                        Il direttore generale: Romano