Art. 2.
                 Percentuali ammesse alla fornitura
  1.  I  prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie
individuate dalle parti all'articolo precedente non potranno superare
per  ciascun  trimestre  la  media  dell'8%  dei  lavoratori occupati
dall'impresa   utilizzatrice   con   contratto   di  lavoro  a  tempo
indeterminato.
  2.  In  alternativa  e'  consentita la stipulazione di contratti di
fornitura  di  lavoro  temporaneo  sino a cinque prestatori di lavoro
temporaneo,  purche'  non risulti superato il totale dei contratti di
lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
    Roma, 29 novembre 1999
               Il Ministro: Salvi