Art. 2. Percentuali ammesse alla fornitura 1. I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle parti all'articolo precedente non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 2. In alternativa e' consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a cinque prestatori di lavoro temporaneo, purche' non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa. Roma, 29 novembre 1999 Il Ministro: Salvi