L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 22 dicembre 1999;
  Premesso che:
    ai  sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito:  legge  n.  481/1995) devono intendersi trasferite
all'Autorita'   per   l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
autorita')  tutte  le  funzioni  amministrative  esercitate da organi
statali  e  da  altri  enti  e  amministrazioni  pubbliche,  anche  a
ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni;
    ai  sensi  dell'art. 3, comma 1, della legge n. 481/1995, sono in
particolare  trasferite  all'autorita'  le  funzioni  in  materia  di
energia  elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b),
del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373,
al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    tra le suddette funzioni rientrano quelle in materia di controllo
dei  prezzi di cessione del gas naturale come previste dalle delibere
del  Comitato  interministeriale  della  programmazione economica (di
seguito: CIPE) 26 giugno 1974 e 20 settembre 1974;
    alcune  associazioni  di  categoria hanno segnalato all'autorita'
che  i  prezzi del gas naturale in Italia, al netto delle tasse, sono
in  media  superiori  a  quelli  praticati  negli  altri Stati membri
dell'Unione europea;
    i  prezzi del petrolio e dei suoi derivati hanno subito nel corso
del 1999 un forte rialzo e le tariffe, per la parte relativa al costo
della materia prima, nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di
reti   urbane,   sono  indicizzate  a  tali  prezzi  ai  sensi  della
deliberazione  dell'autorita'  22 aprile 1999, n. 52/1999, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999
(di seguito: delibera n. 52/99);
  Visti  il  decreto  legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.
347,   il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato
22 aprile  1947, n. 283, e il decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1968, n. 626;
  Vista  la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del
gas  naturale,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee, L 204 del 21 luglio 1998;
  Viste  le delibere del CIPE 26 giugno 1974 e 20 settembre 1974, con
cui   si  prevede  che  il  gas  (industriale,  naturale  e  tecnico)
distribuito  a mezzo di reti urbane per usi domestici, artigianali ed
industriali  sia sottoposto al regime dei prezzi amministrati e che i
prezzi  di  cessione  del gas naturale siano sottoposti al regime dei
prezzi sorvegliati;
  Visto  il  provvedimento  del Comitato interministeriale dei prezzi
23 dicembre  1993,  n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 agosto  1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, - serie generale
-   n.   184   dell'8 agosto   1994   e   dal  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 19 novembre 1996,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 300 del
23 dicembre 1996;
  Visto  l'art.  5  del  regolamento recante disposizioni generali in
materia  di  svolgimento  dei  procedimenti  per  la formazione delle
decisioni  di  competenza  dell'Autorita',  approvato  dalla medesima
Autorita' con delibera 20 maggio 1997, n. 61/97;
  Viste  la  delibera dell'Autorita' 23 aprile 1998, n. 40/98, che ha
avviato  il  procedimento  per  la  formazione  del  provvedimento in
materia di fissazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del
mercato,  delle  tariffe del gas come previsto dall'art. 2, comma 12,
lettera e), della legge n. 481/1995 e la deliberazione dell'Autorita'
22 aprile  1999, n. 52/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  100 del 30 aprile 1999 che ha definito i criteri per
l'indicizzazione  delle tariffe nel servizio di distribuzione dei gas
a  mezzo di reti urbane, per la parte relativa al costo della materia
prima;
  Considerato che:
    con delibera 28 ottobre 1999, n. 164/99, l'Autorita' ha richiesto
informazioni  e documenti in materia di reti e infrastrutture del gas
naturale alla Snam S.p.a., alla Edison S.p.a. e alla Sgm S.p.a. anche
per  definire  le  condizioni  tecnico-economiche  di  accesso  e  di
interconnessione  alle  reti  del gas ai sensi dell'art. 2, comma 12,
lettera d), della legge n. 481/1995;
    i  dati  e  le  informazioni sui servizi di pubblica utilita' nel
settore  del  gas  sinora  acquisiti  dall'Autorita',  anche ai sensi
dell'art.  2,  comma 22, della legge n. 481/1995, hanno consentito di
stimare che i costi relativi alle attivita' di trasporto, stoccaggio,
bilanciamento  e  vendita  in  alta pressione, comprensivi di un'equa
remunerazione del capitale investito e del rischio commerciale, siano
inferiori  ai  prezzi medi del gas naturale praticati nel 1998 per le
medesime  attivita' e che il divario tra i prezzi di cessione del gas
naturale  per  la parte che si riferisce alle attivita' di trasporto,
stoccaggio,  bilanciamento e vendita in alta pressione, relativamente
al  servizio  di  distribuzione  a mezzo di reti urbane, e i relativi
costi non sia inferiore al dodici per cento;
  Considerato  che  in  ragione  della  mancata  aderenza ai costi di
fornitura,  i  prezzi  di cessione del gas naturale non rispondono ai
criteri di cui alla delibera del CIPE 20 settembre 1974, in quanto:
    comportano  distorsioni  rispetto  agli  utilizzatori di prodotti
petroliferi,  che  possono  avvalersi  di  condizioni  concorrenziali
dell'offerta,   ed   ai   clienti  idonei  del  mercato  dell'energia
elettrica,   che   possono   avvalersi   di  condizioni  dell'offerta
tendenzialmente concorrenziali;
    non  sono  compatibili  con  i  principi  seguiti  per i prodotti
energetici  assoggettati  alla  disciplina amministrativa dei prezzi,
quali  l'energia  elettrica  i  cui  prezzi, a partire dal 1° gennaio
2000,   saranno   regolamentati  dall'Autorita'  secondo  criteri  di
aderenza ai costi;
  Considerato  che  il  rialzo  del  prezzo  del  petrolio e dei suoi
derivati comporta aumenti delle tariffe del servizio di distribuzione
dei gas a mezzo di reti urbane provocando, tra l'altro, una riduzione
del potere di acquisto dei ceti meno abbienti, la cui salvaguardia e'
uno dei criteri stabiliti dalla delibera del CIPE 20 settembre 1974;
  Ritenuto  conseguentemente che per i sopraddetti motivi sia urgente
ridurre  del  dodici  per  cento,  nelle  tariffe  del  gas  naturale
distribuito a mezzo di reti urbane, la parte della componente materia
prima   che  si  riferisce  ai  costi  di  trasporto,  bilanciamento,
stoccaggio  e  vendita  in  alta  pressione  al  fine di tutelare gli
interessi  di  utenti  e  consumatori  e  di  attenuare  gli  effetti
provocati dal rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi;
  Ritenuto  che  sia altresi' necessario con riferimento ai prezzi di
cessione  del  gas  naturale sottoposti al regime di sorveglianza dei
prezzi  ai  sensi della delibera del CIPE 20 settembre 1974 e al fine
di  assicurare  la  compatibilita'  con  le  politiche  seguite per i
prodotti assoggettati al regime di amministrazione dei prezzi:
    prevedere  che  la negoziazione debba portare alla definizione di
prezzi  di cessione del gas naturale aderenti ai costi delle attivita
di trasporto, bilanciamento, stoccaggio e vendita in alta pressione;
    prevedere  che  i  criteri  di  indicizzazione  per  i  prezzi di
cessione  del gas naturale sottoposti al regime di sorveglianza siano
compatibili  con quelli relativi all'indicizzazione delle tariffe per
il gas distribuito a mezzo di reti urbane;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Modificazione  delle  tariffe  per  la parte della componente materia
   prima   che  si  riferisce  ai  costi  di  trasporto,  stoccaggio,
   bilanciamento   e  vendita  in  alta  pressione  relativamente  al
   servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane.
  1.1  A  decorrere  dal 1° gennaio 2000, le tariffe del gas naturale
distribuito  a mezzo di reti urbane sono ridotte di 23,7 L/mc, per la
parte  relativa  alla  componente  di  costo  materia  prima Qm, come
definita  dal  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 novembre 1996.
  1.2   Qualora   il   potere  calorifico  superiore  (PCS)  del  gas
distribuito  a  mezzo  di  reti  urbane si discosti di oltre il 5 per
cento  in  piu'  o in meno rispetto al valore di riferimento, assunto
uguale  a  9200 kcal/mc standard, la riduzione delle tariffe (Delta)T
e' pari a:

                                   PCS
                 (Delta)T = 23,7 x ---- (L/mc)
                                   9200
  1.3 Le  tariffe cosi' determinate sono soggette a indicizzazione ai
sensi  dell'art.  1  della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99.