L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 22 dicembre 1999; Premesso che: ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) devono intendersi trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: autorita') tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni; ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 481/1995, sono in particolare trasferite all'autorita' le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tra le suddette funzioni rientrano quelle in materia di controllo dei prezzi di cessione del gas naturale come previste dalle delibere del Comitato interministeriale della programmazione economica (di seguito: CIPE) 26 giugno 1974 e 20 settembre 1974; alcune associazioni di categoria hanno segnalato all'autorita' che i prezzi del gas naturale in Italia, al netto delle tasse, sono in media superiori a quelli praticati negli altri Stati membri dell'Unione europea; i prezzi del petrolio e dei suoi derivati hanno subito nel corso del 1999 un forte rialzo e le tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane, sono indicizzate a tali prezzi ai sensi della deliberazione dell'autorita' 22 aprile 1999, n. 52/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: delibera n. 52/99); Visti il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626; Vista la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, L 204 del 21 luglio 1998; Viste le delibere del CIPE 26 giugno 1974 e 20 settembre 1974, con cui si prevede che il gas (industriale, naturale e tecnico) distribuito a mezzo di reti urbane per usi domestici, artigianali ed industriali sia sottoposto al regime dei prezzi amministrati e che i prezzi di cessione del gas naturale siano sottoposti al regime dei prezzi sorvegliati; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996; Visto l'art. 5 del regolamento recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita', approvato dalla medesima Autorita' con delibera 20 maggio 1997, n. 61/97; Viste la delibera dell'Autorita' 23 aprile 1998, n. 40/98, che ha avviato il procedimento per la formazione del provvedimento in materia di fissazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del mercato, delle tariffe del gas come previsto dall'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995 e la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999 che ha definito i criteri per l'indicizzazione delle tariffe nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane, per la parte relativa al costo della materia prima; Considerato che: con delibera 28 ottobre 1999, n. 164/99, l'Autorita' ha richiesto informazioni e documenti in materia di reti e infrastrutture del gas naturale alla Snam S.p.a., alla Edison S.p.a. e alla Sgm S.p.a. anche per definire le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti del gas ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/1995; i dati e le informazioni sui servizi di pubblica utilita' nel settore del gas sinora acquisiti dall'Autorita', anche ai sensi dell'art. 2, comma 22, della legge n. 481/1995, hanno consentito di stimare che i costi relativi alle attivita' di trasporto, stoccaggio, bilanciamento e vendita in alta pressione, comprensivi di un'equa remunerazione del capitale investito e del rischio commerciale, siano inferiori ai prezzi medi del gas naturale praticati nel 1998 per le medesime attivita' e che il divario tra i prezzi di cessione del gas naturale per la parte che si riferisce alle attivita' di trasporto, stoccaggio, bilanciamento e vendita in alta pressione, relativamente al servizio di distribuzione a mezzo di reti urbane, e i relativi costi non sia inferiore al dodici per cento; Considerato che in ragione della mancata aderenza ai costi di fornitura, i prezzi di cessione del gas naturale non rispondono ai criteri di cui alla delibera del CIPE 20 settembre 1974, in quanto: comportano distorsioni rispetto agli utilizzatori di prodotti petroliferi, che possono avvalersi di condizioni concorrenziali dell'offerta, ed ai clienti idonei del mercato dell'energia elettrica, che possono avvalersi di condizioni dell'offerta tendenzialmente concorrenziali; non sono compatibili con i principi seguiti per i prodotti energetici assoggettati alla disciplina amministrativa dei prezzi, quali l'energia elettrica i cui prezzi, a partire dal 1° gennaio 2000, saranno regolamentati dall'Autorita' secondo criteri di aderenza ai costi; Considerato che il rialzo del prezzo del petrolio e dei suoi derivati comporta aumenti delle tariffe del servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane provocando, tra l'altro, una riduzione del potere di acquisto dei ceti meno abbienti, la cui salvaguardia e' uno dei criteri stabiliti dalla delibera del CIPE 20 settembre 1974; Ritenuto conseguentemente che per i sopraddetti motivi sia urgente ridurre del dodici per cento, nelle tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane, la parte della componente materia prima che si riferisce ai costi di trasporto, bilanciamento, stoccaggio e vendita in alta pressione al fine di tutelare gli interessi di utenti e consumatori e di attenuare gli effetti provocati dal rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi; Ritenuto che sia altresi' necessario con riferimento ai prezzi di cessione del gas naturale sottoposti al regime di sorveglianza dei prezzi ai sensi della delibera del CIPE 20 settembre 1974 e al fine di assicurare la compatibilita' con le politiche seguite per i prodotti assoggettati al regime di amministrazione dei prezzi: prevedere che la negoziazione debba portare alla definizione di prezzi di cessione del gas naturale aderenti ai costi delle attivita di trasporto, bilanciamento, stoccaggio e vendita in alta pressione; prevedere che i criteri di indicizzazione per i prezzi di cessione del gas naturale sottoposti al regime di sorveglianza siano compatibili con quelli relativi all'indicizzazione delle tariffe per il gas distribuito a mezzo di reti urbane; Delibera: Art. 1. Modificazione delle tariffe per la parte della componente materia prima che si riferisce ai costi di trasporto, stoccaggio, bilanciamento e vendita in alta pressione relativamente al servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane. 1.1 A decorrere dal 1° gennaio 2000, le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane sono ridotte di 23,7 L/mc, per la parte relativa alla componente di costo materia prima Qm, come definita dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996. 1.2 Qualora il potere calorifico superiore (PCS) del gas distribuito a mezzo di reti urbane si discosti di oltre il 5 per cento in piu' o in meno rispetto al valore di riferimento, assunto uguale a 9200 kcal/mc standard, la riduzione delle tariffe (Delta)T e' pari a: PCS (Delta)T = 23,7 x ---- (L/mc) 9200 1.3 Le tariffe cosi' determinate sono soggette a indicizzazione ai sensi dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99.