L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 22 dicembre 1999,
  Premesso  che,  rispetto  ai  valori  definiti  nella deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita')  25  ottobre  1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1999 (di seguito:
deliberazione  n.  161/99),  l'indice  dei prezzi di riferimento It
relativo  al  gas  naturale ha registrato una variazione maggiore del
5%;
  Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23
dicembre  1993,  n.  16/1993,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996;
  Vista  la  deliberazione  dell'Autorita'  22 aprile 1999, n. 52/99,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30
aprile   1999,   come   modificata  e  integrata  dall'Autorita'  con
deliberazione  24  giugno  1999,  n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  152  del  1°  luglio  1999, con
deliberazione  26  agosto  1999, n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  202  del  28  agosto 1999 e con
deliberazione n. 161/99, richiamata in premessa;
  Visto   in  particolare  l'art.  1  della  deliberazione  n.  52/99
dell'Autorita',  nel  quale  si  stabilisce  che  le  tariffe del gas
naturale  distribuito  a  mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel
caso  in  cui si registrino variazioni dell'indice It, calcolato ai
sensi  del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione,
maggiori   del   5%   rispetto  al  valore  preso  precedentemente  a
riferimento;
                              Delibera:
                               Art. 1.
            Aggiornamento delle tariffe del gas naturale
  1.1 Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane,
di  cui  all'art. 1, comma 1.1 della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, sono aumentate
di  27,1  L/mc  per  forniture  di gas naturale con potere calorifico
superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc.
  1.2  Nei  casi  in cui il potere calorifico superiore effettivo del
gas  naturale  si  discosti  dal  valore di riferimento, pari a 9.200
kcal/mc  standard,  di  oltre  il 5% e nei casi previsti dall'art. 2,
comma  2.5 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas  22  aprile  1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di
distribuzione  del  gas  naturale a mezzo di reti urbane calcolano la
variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito
al  precedente comma 1.1 per il potere calorifico superiore effettivo
del  gas  distribuito,  espresso  in kcal/mc standard, e dividendo il
risultato per 9.200 kcal/mc standard.