Art. 2.
  Il  contingente  di  cui  al  precedente  art.  1 e' distribuito in
ragione  di  una  ricevitoria per comune secondo l'ordine decrescente
della  popolazione  residente,  in  base  al  censimento  ISTAT della
popolazione del 1991, e di cui all'allegato elenco.
  Nel  caso  di  coesistenza di piu' domande per lo stesso comune, la
ricevitoria  e'  assegnata  sulla  base del requisito dell'anzianita'
nella  titolarita' della rivendita di generi di monopolio, computando
anche i periodi di coadiuzione.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 novembre 1999
                                       Il direttore generale: Cutrupi
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il 7 dicembre 1999 Registro n. 1
Monopoli, foglio n. 114