Art. 2. Il contingente di cui al precedente art. 1 e' distribuito in ragione di una ricevitoria per comune secondo l'ordine decrescente della popolazione residente, in base al censimento ISTAT della popolazione del 1991, e di cui all'allegato elenco. Nel caso di coesistenza di piu' domande per lo stesso comune, la ricevitoria e' assegnata sulla base del requisito dell'anzianita' nella titolarita' della rivendita di generi di monopolio, computando anche i periodi di coadiuzione. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 1999 Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1999 Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 114