IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 al Ministro dell'interno; Viste le precedenti ordinanze con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde, dei sedimenti, delle acque superficiali e di risanamento idrogeologico e regimazione idraulica nella ragione Campania sono stati nominati commissari delegati il presidente della regione Campania e il sindaco di Napoli; Atteso che continuano a sussistere nella stessa regione gravi problemi di bonifiche, di tutela della qualita' delle acque, di dissesto idrogeologico e del sottosuolo e di regimazione idraulica con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli; Ritenuto necessario prorogare, modificare ed integrare le principali norme emanate per la gestione delle emergenze ancora in atto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 1999, con il quale lo stato di emergenza determinatosi nella regione Campania in materia di inquinamento del suolo, delle falde acquifere e delle acque superficiali e di dissesto idrogeologico del sottosuolo, con particolare riferimento al territorio del comune di Napoli, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2000; Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 23272/ARS/M/DI/UDE in data 21 dicembre 1999; Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania con nota n. 101548/GAB in data 21 dicembre 1999; D'intesa con il sindaco del comune di Napoli; Dispone: Art. 1. 1. I poteri conferiti al commissario delegato-presidente della regione Campania e al commissario delegato-sindaco del comune di Napoli con le ordinanze n. 2509 del 22 febbraio 1997, integrata dall'ordinanza n. 2808 del 15 luglio 1998, e n. 2948 del 25 febbraio 1999, integrata dall'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, sono prorogati al 31 dicembre 2000 con le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.