Art. 10.
  1.  Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti
dai  commissari  delegati  fino  alla  data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza,  qualora non intervenga una revoca degli stessi,
con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
  2.   Restano  ferme  le  disposizioni  contenute  nelle  precedenti
ordinanze che non risultano in contrasto con la presente.
  3  Per  le attivita' di cui alla presente e precedenti ordinanze il
commissario  delegato  e'  autorizzato ad eseguire gli interventi nei
limiti delle risorse assegnate.
  4.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile e' estraneo ad ogni
rapporto  che  puo'  dar  luogo  a  contenziosi  a  qualsiasi  titolo
insorgenti.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 1999
               Il Ministro: Russo Jervolino