Art. 10. 1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, qualora non intervenga una revoca degli stessi, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali. 2. Restano ferme le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente. 3 Per le attivita' di cui alla presente e precedenti ordinanze il commissario delegato e' autorizzato ad eseguire gli interventi nei limiti delle risorse assegnate. 4. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto che puo' dar luogo a contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 1999 Il Ministro: Russo Jervolino