Art. 3. 1. Il comma 22 dell'art. 1, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999 e' soppresso. 2. Dopo il comma 6, dell'art. 11, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, e' aggiunto il seguente comma: "7. l commissari delegati-presidente della regione Campania e sindaco del comune di Napoli realizzano gli interventi di cui agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come integrati rispettivamente dall'art. 1, comma 12 e dall'art. 1, comma 14, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, ciascuno per la parte di propria competenza, sulla base della progettazione, integrata e, se del caso, unitaria, approvata dagli stessi, previa intesa del Ministro dell'ambiente da esprimere immediatamente e comunque entro cinque giorni. Il ricorso all'art. 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosi' come modificata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, e' subordinato alla predisposizione da parte dei commissari delegati, presidente della regione Campania e sindaco del comune di Napoli, nonche' all'approvazione - d'intesa con il Ministro dell'ambiente - di uno specifico strumento di programmazione che individui l'ambito di intervento, sia basato sull'analisi dello stato di fatto, definisca le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie, assicuri l'integrazione e l'unitarieta' progettuale, garantisca la compatibilita' ambientale delle attivita' depurative e degli scarichi nei corpi idrici superficiali, in conformita' con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e fissi d'intesa con il Ministero dell'ambiente le modalita' di pubblicizzazione dell'iniziativa e i termini delle procedure derogando, ove occorra, a quelli fissati dai citati articoli 37-bis e seguenti.