Art. 3.
  1.  Il  comma 22 dell'art. 1, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre
1999 e' soppresso.
  2.  Dopo  il  comma  6,  dell'art.  11,  dell'ordinanza n. 2948 del
25 febbraio  1999,  e'  aggiunto  il seguente comma: "7. l commissari
delegati-presidente  della  regione  Campania e sindaco del comune di
Napoli  realizzano  gli interventi di cui agli articoli 7, comma 1, e
8,  comma  1, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, cosi' come
integrati  rispettivamente dall'art. 1, comma 12 e dall'art. 1, comma
14, dell'ordinanza n. 3011 del 21 ottobre 1999, ciascuno per la parte
di  propria  competenza, sulla base della progettazione, integrata e,
se  del  caso,  unitaria,  approvata  dagli stessi, previa intesa del
Ministro  dell'ambiente  da esprimere immediatamente e comunque entro
cinque  giorni.  Il ricorso all'art. 37-bis e seguenti della legge 11
febbraio  1994, n. 109, cosi' come modificata dalla legge 18 novembre
1998,  n.  415,  e'  subordinato  alla  predisposizione  da parte dei
commissari  delegati, presidente della regione Campania e sindaco del
comune di Napoli, nonche' all'approvazione - d'intesa con il Ministro
dell'ambiente  -  di  uno  specifico  strumento di programmazione che
individui l'ambito di intervento, sia basato sull'analisi dello stato
di   fatto,   definisca   le  caratteristiche  funzionali,  tecniche,
gestionali   ed   economico-finanziarie,  assicuri  l'integrazione  e
l'unitarieta'  progettuale,  garantisca  la compatibilita' ambientale
delle   attivita'  depurative  e  degli  scarichi  nei  corpi  idrici
superficiali,  in conformita' con i criteri di sicurezza ambientale e
sanitaria  definiti  dal Ministero dell'ambiente e fissi d'intesa con
il   Ministero   dell'ambiente   le   modalita'  di  pubblicizzazione
dell'iniziativa e i termini delle procedure derogando, ove occorra, a
quelli fissati dai citati articoli 37-bis e seguenti.