Art. 5.
  1.  Per  l'approvazione  dei  progetti  e  per  l'affidamento delle
progettazioni,  delle  indagini, dei rilievi e dei lavori concernenti
le  opere  e gli interventi di cui al precedente art. 2, i commissari
delegati-presidente  della  regione  Campania e sindaco del comune di
Napoli  possono avvalersi, come gia' autorizzato negli articoli 6 e 7
dell'ordinanza   n.   2509/1997,   e   successive   modificazioni  ed
integrazioni,  della  deroga  alle  seguenti  norme, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico:
    legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo VI, art. 331;
    regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27,
28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71;
    regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, successive modificazioni
ed  integrazioni: titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9,
11, 13, 14, 15, 19, 20;
    regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni: titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;
    legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1;
    legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;
    legge 28 gennaio 1994, n. 84, articoli 2, 5, 12, 14, 16;
    legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17,
18,  19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, terzo comma, 32, 34, con
le  modifiche  ed  integrazioni introdotte dal decreto-legge 3 aprile
1995,  n.  101,  convertito  con  modificazioni, dalla legge 2 giugno
1995, n. 216, e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415;
    decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9,
22, 23 e 24;
    legge regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
    legge regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11.
  2.  Per  l'esecuzione  di tutti gli interventi di cui al precedente
art.  2,  e' autorizzata la trattativa privata, previa gara ufficiosa
fra almeno cinque ditte aventi i requisiti di legge, salve altre piu'
celeri  forme  di  affidamento  in  caso  di  estrema  ed eccezionale
urgenza.