Art. 5. 1. Per l'approvazione dei progetti e per l'affidamento delle progettazioni, delle indagini, dei rilievi e dei lavori concernenti le opere e gli interventi di cui al precedente art. 2, i commissari delegati-presidente della regione Campania e sindaco del comune di Napoli possono avvalersi, come gia' autorizzato negli articoli 6 e 7 dell'ordinanza n. 2509/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, della deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico: legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo VI, art. 331; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, successive modificazioni ed integrazioni: titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni: titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119; legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1; legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35; legge 28 gennaio 1994, n. 84, articoli 2, 5, 12, 14, 16; legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, terzo comma, 32, 34, con le modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e dalla legge 18 novembre 1998, n. 415; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; legge regione Campania 13 aprile 1995, n. 17; legge regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11. 2. Per l'esecuzione di tutti gli interventi di cui al precedente art. 2, e' autorizzata la trattativa privata, previa gara ufficiosa fra almeno cinque ditte aventi i requisiti di legge, salve altre piu' celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.